Fisco

Chiarimenti sulle schede carburante: Circolare 1/E


L'art. 7, comma 2, lett.p) del D.L. n. 70/2011 (c.d. decreto sviluppo) stabilisce una deroga dall'obbligo di istituzione della scheda carburante per i soggetti "che effettuano gli acquisti di carburante esclusivamente mediante carte di credito, carte di debito o prepagate" emesse da operatori finanziari soggetti agli obblighi di comunicazione all' anagrafe tributaria.

La Circolare n. 42/E del 09 novembre 2012 dell'Agenzia delle Entrate  sottolinea che. in ottica di semplificazione, i due sistemi di certificazione - scheda carburante e strumenti di pagamento elettronico - sono da considerarsi alternativi.

L'avverbio "esclusivamente" è riferito alla modalità di certificazione che il contribuente sceglie di adottare per documentare il costo del carburante, con la conseguenza che la scelta di avvalersi di un sistema di certificazione semplificato rispetto a quello della scheda carburante deve essere integrale e vincolante per il contribuente per l'intero periodo di imposta.

La Circolare n. 1/E charisce però che il contribuente può passare anche in corso d'anno dalla scheda carburante alla modalità di certificazione degli acquisti di carburante mediante strumenti di pagamento elettronico, purchè il passaggio avvenga in concomitanza con la chiusura di uno dei periodi infrannuali di liquidazione IVA e che a partire da tale momento le operazioni di acquisto di carburante vengano documentate esclusivamente mediante utilizzo di carte di credito, carte di debito o carte prepagate.