Fisco

Cassazione: Niente IRAP per il professionista che si avvale dell’aiuto di altri studi


Nel caso di specie un professionista propone ricorso per Cassazione nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale che, accogliendo l'appello dell'Agenzia delle entrate, gli ha negato il diritto al rimborso dell'IRAP versata per gli anni 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 e 2003.

Il contribuente ritiene che non si possa ritenere sussista "autonoma organizzazione" nel caso di un commercialista che operi da solo, senza dipendenti e collaboratori, servendosi soltanto di alcuni beni, come un pc, il mobilio d'ufficio ed un'autovettura Fiat ad uso promiscuo, e che ricorra saltuariamente, per le competenze estranee al proprio lavoro, ad altri professionisti con proprio studio separato e diverso dal proprio.

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 15020 del 02 luglio 2014, accoglie il ricorso del contribuente e sottolinea che è ormai consolidato il principio affermato dalla Corte in materia "secondo cui, a norma del combinato disposto degli artt. 2, comma 1, primo periodo, e 3, comma 1, lettera c), del d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, l'esercizio delle attività di lavoro autonomo di cui all'art. 49, comma primo, del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, è escluso dall'applicazione dell'imposta soltanto qualora si tratti di attività non autonomamente organizzata: il requisito della "autonoma organizzazione", il cui accertamento spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente: a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell'organizzazione, e non sia quindi inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l'id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l'esercizio dell'attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui".

I giudici di legittimità specificano inoltre che è onere del contribuente che richieda il rimborso fornire la prova dell'assenza delle condizioni sopra citate.