Lavoro

Fondazione Studi: procedure di ricalcolo dell'assegno per il nucleo familiare


La Fondazione Studi Consulenti del Lavoro con nota del 18 luglio 2014 ricorda che prima di procedere all’elaborazione delle retribuzioni del mese di luglio, il datore di lavoro deve ricalcolare l’importo dell’assegno da erogare, sulla base del modulo di richiesta INPS (ANF/DIP SR 16) presentato dal  lavoratore e scaricabile dal sito dell'Istituto.

All'interno del modulo il lavoratore deve riportare i dati anagrafici di tutti i componenti il nucleo familiare e i redditi percepiti da ognuno con riferimento al periodo di imposta precedente.

Il reddito del nucleo familiare, da inserire nella richiesta che il lavoratore deve annualmente presentare al datore di lavoro, ricomprende dunque i redditi complessivi assoggettabili all'IRPEF, compresi quelli a tassazione separata, nonché i redditi esenti da imposta o assoggettati a ritenuta alla fonte o a imposta sostitutiva se superiori, complessivamente, a euro 1.032,91 annue, conseguiti dai componenti il nucleo nell'anno 2013 ed ha valore per la corresponsione dell'assegno dal 1°luglio 2014 fino al 30 giugno 2015.

L’ammontare dell’assegno da corrispondere va determinato sulla base di apposite tabelle pubblicate annualmente dall’INPS: gli scaglioni di reddito in base ai quali calcolare l’importo dell’assegno, infatti, variano di anno in anno, essendo rivalutati in base alla variazione percentuale dell’indice ISTAT medio annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. Sono previsti limiti di reddito familiare più elevati per i nuclei monoparentali e per quelli con soggetti inabili.

Qualsiasi variazione intervenuta nel reddito e/o nella composizione del nucleo familiare, durante il periodo di richiesta dell'ANF, deve essere comunicata entro 30 giorni.

Da ricordare...

Dal 1 gennaio 2007 è stata prevista l’inclusione, nei nuclei familiari con più di tre figli o equiparati di età inferiore a 26 anni, dei figli di età compresa tra 18 e 21 anni purché studenti o apprendisti. La norma trova quindi applicazione solo nei casi in cui nel nucleo siano presenti almeno quattro figli di età inferiore a 26 anni, a prescindere dalla loro posizione lavorativa o di studio; in presenza di tale requisito, ai fini della determinazione dell’assegno, nel nucleo vanno ricompresi  oltre i figli minorenni, anche i figli fino a 21 anni di età se studenti o apprendisti.