Artigiani e Commercianti: operazioni per la corretta gestione delle posizioni assicurative
La Direzione Regionale INPS in riferimento all’interpretazione della circolare 74 del 6 giugno 2014 ( vedere news "UNICO 2014: le istruzioni INPS per determinare i contributi dovuti da artigiani, commercianti e iscritti alla gestione separata") nella parte riferita alle compensazioni (punto 5), precisa che l’inserimento nel Cassetto previdenziale dei dati reddituali relativi agli importi posti in compensazione tramite mod. F24 è utile per la tempestiva gestione di tali compensazioni. Infatti, i dati esposti sul quadro RR non pervengono ad INPS ed anche i dati reddituali convalidati dall’Amministrazione fiscale pervengono all’INPS soltanto con ritardo. Ciò determina che le compensazioni effettuate restino nello stato di “non abbinate” negli archivi di gestione.
Pertanto, al fine di poter gestire eventuali domande di prestazione o richieste di DURC, occorre che alla competente Unità Organizzativa pervengano i dati reddituali di riferimento (anni fiscali 2012 e 2013).
Operazioni per la corretta gestione delle posizioni assicurative
L’importo eventualmente risultante a credito dal Quadro RR del modello UNICO 2013/2014 può essere portato in compensazione nel modello di pagamento unificato F24. Debbono essere indicati la causale contributo AP o AF (artigiani) o CP o CF (commercianti), il codice sede, il codice INPS (17 caratteri) relativo alla riscossione dell’anno 2012, se il credito è evidenziato nella colonna 18 o 31 del Quadro RR (credito dell’anno precedente) o dell’anno 2013 se il credito emerge dalla dichiarazione 2014 (i codici INPS sono rilevabili dai prospetti inviati unitamente ai modelli F24 dei predetti anni). Sarà quindi indicato il periodo di riferimento (l’anno 2012 ovvero il 2013 e l'importo che si intende compensare.
Qualora venga portata in compensazione soltanto una quota parte della contribuzione originariamente versata con una delle quattro rate relative al minimale imponibile, il codice INPS (codeline di 17 caratteri) dovrà essere rideterminato in funzione del nuovo importo secondo i criteri di cui al punto 3 della circolare n. 98 del 7 maggio 2001. A tal fine potrà essere utilizzata la funzione di calcolo della codeline rilevabile nel sito Internet www.inps.it - servizi on line – elenco di tutti i servizi – calcolo codeline.
Per consentire la verifica della congruità dei versamenti sarà segnalato l’imponibile fiscale/previdenziale tramite Comunicazione bidirezionale.
Le Sedi lavoreranno tale segnalazione: se i versamenti sono congrui, apporranno una registrazione che ne da atto nella procedura FASE. In occasione della lavorazione di domande di prestazione o di richiesta di DURC, gli operatori accederanno a FASE per la definizione del servizio richiesto. Non saranno inseriti manualmente imponibili negli archivi di gestione, il cui definitivo aggiornamento avverrà in automatico quando perverranno i dati fiscali convalidati dall’Amministrazione finanziaria. Ove il versamento non appaia congruo sarà contattato il contribuente (tramite intermediario, se presente) per la regolarizzazione.
Per quanto attiene a i liberi professionisti tutti i versamenti sono acquisiti provvisoriamente come validi sino alla loro definizione sulla base della trasmissione dei dati fiscali convalidati dall’Amministrazione finanziaria.