Fisco

Erogazioni liberali e deducibilità: i chiarimenti dell'Agenzia delle entrate


In data 29 luglio 2014 è stata pubblicata la Risoluzione 74/E dell'Agenzia delle entrate, in materia di deducibilità delle erogazioni liberali, ai sensi dell'art.100, comma 2 del DPR 917/1986 (TUIR).

La società istante effettua annualmente erogazioni liberali nei confronti di una Fondazione senza scopo di lucro, che a sua volta eroga contributi ad altri enti e associazioni no profit per finalità ricreative, di assistenza sociale e sanitaria e di educazione. Tra i destinatari dei sostegni economici, però, risulta anche una piscina la cui forma giuridica corrisponde ad una srl.

La Fondazione svolge, dunque, la funzione di catalizzatore delle risorse per specifiche problematiche di interesse comune.

La società, con interpello ai sensi dell'art.11 della Legge 212/2000, chiede se la Fondazione rientri tra le persone giuridiche che possono beneficiare delle erogazioni liberali previste dall'art.100, comma 2, del TUIR, ossia erogazioni liberali con finalità quali educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria, culto, ricerca scientifica, con conseguente diritto alla deduzione ai fini IRES da parte della società istante delle erogazioni stesse.

L'Agenzia ha chiarito che, nel caso specifico, essendo la Fondazione il soggetto erogatore dei contributi liberali previsti dalla norma, ma realizzati da soggetti terzi, affinchè la deduzione delle somme sia applicabile da parte della società istante, occorre che:

  • i soggetti terzi abbiano gli stessi requisiti dei soggetti destinatari delle erogazioni liberali previste dall'art.100, comma 2 del TUIR;
  • i soggetti terzi realizzino direttamente i progetti per cui sono state destinate le somme della società istante (erogatrice originaria), al fine di evitare il fenomeno delle erogazioni a catena fra enti diversi;
  • la specifica destinazione delle somme dalla società alla fondazione e dalla fondazione agli enti terzi sia tracciabile nelle sue diverse fasi ed esista un progetto definito prima dell'effettuazione dell'erogazione.

Non sono, dunque, deducibili dalla società le somme che la fondazione ha riversato a soggetti che svolgono attività lucrative (la piscina nella fattispecie). In quanto la deduzione in questione non può trovare applicazione qualora il soggetto beneficiario svolga un'attività lucrativa (società commerciali). L'assenza del fine di lucro non basta per garantire la "non commercialità" dell'ente, ma è necessaria un'espressa previsione nello statuto, nonchè l'effettiva messa in pratica nell'attività svolta.