Diritto

Regolamento AGCM sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole: le novità


L’Autorità Garante per la Concorrenza ed il Mercato - AGCM - con la delibera del 5 giugno 2014, n. 24955, modificando il vecchio regolamento adottato con delibera dell’8 agosto 2012, ha emanato il nuovo Regolamento riguardante le procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole e comparativa, pratiche commerciali scorrette, clausole vessatorie.

L’attuale regolamento, riportandosi al D.lgs. n. 21/2014 - Attuazione della direttiva 2011/83/UE sui diritti dei consumatori - per agevolare e facilitare la tutela dei consumatori, promuovendo l’uso di pratiche corrette nel commercio, anche probabilmente in ragione del sempre maggiore utilizzo di internet per gli acquisti di prodotti e servizi, prevede, in aggiunta rispetto alla vecchia formulazione del 2012, l’inserimento dell’art. 20-bis titolato "Procedimento per l’accertamento delle violazioni dei diritti dei consumatori nei contratti".

Nelle definizioni del regolamento è inserita la lettera g-bis) “diritti dei consumatori nei contratti” che precisa a quali i diritti dei consumatori il regolamento si riferisce, ovvero quei diritti relativi ai contratti conclusi tra un professionista ed un consumatore, di cui alle sezioni da I a IV del Capo I del titolo III della parte III del Codice del Consumo.
Secondo l’art. 20-bis, ogni soggetto di cui all’art. 37-bis del Codice del Consumo (ovvero consumatori, professionisti, microimprese) o anche le organizzazioni possono richiedere l’intervento di AGCM per verificare la sussistenza di violazioni dei diritti dei consumatori nei contratti.

Sostanzialmente, la procedura adottata, in tali casi, da AGCM è la medesima prevista dal regolamento del 2012, riproposta peraltro, nell’attuale disciplina, in relazione all’accertamento di pratiche commerciali scorrette, pubblicità ingannevole e clausole vessatorie.

La procedura di accertamento di AGCM in materia di violazioni dei diritti dei consumatori nei contratti

A seguito della ricezione dell’istanza per accertare l’esistenza di violazioni di diritti dei consumatori nei contratti, AGCM interverrà con due fasi:

  • la prima di carattere preistruttorio tesa a valutare l’accoglimento o meno dell’istanza;
  • la seconda, che segue ad un esito positivo della prima, è una vera e propria fase istruttoria al fine di verificare l’esistenza dell’effettiva violazione.

L’avvio dell’istruttoria di competenza del responsabile del procedimento, è disposto entro il termine di 180 giorni dalla ricezione dell’istanza di intervento. Il termine per la conclusione del procedimento è di centoventi giorni, decorrenti dalla data in cui è stata protocollata la comunicazione di avvio e di centocinquanta giorni quando debbano essere richiesti pareri ai sensi dell’articolo 8, comma 6, del decreto legislativo sulla pubblicità ingannevole (D. Lgs. n. 145/2007) ovvero in procedimenti in materia di pratiche commerciali scorrette, ai sensi dell’articolo 27, commi 1-bis e 6, del Codice del Consumo.

I funzionari di AGCM, secondo il regolamento possono agire anche in via ispettiva, accedendo a tutti i locali inerenti l’attività aziendale oggetto dell’indagine, per questa attività AGCM può avvalersi dell’ausilio della Guardia di Finanza che agisce con i poteri ad essa attribuiti in qualità di Polizia Tributaria. Conclusa la fase istruttoria, il responsabile del procedimento rimette gli atti al Presidente e ai Componenti dell’Autorità (Collegio) affinchè valutino la documentazione e emettano il provvedimento definitivo.

L’art. 22 del regolamento, prevede, come peraltro già disposto nel 2012, la possibilità di interpellare AGCM in materia di clausole vessatorie da inserire nei contratti rivolti ai consumatori che si concludono sottoscrivendo condizioni generali di contratto, moduli o formulari. L’interpello può essere richiesto compilando un apposito formulario fornito da AGCM. A seguito della valutazione dell’Autorità, decorsi 120 giorni dall’invio dell’interpello, qualora l’Autorità non ravvisi la vessatorietà nelle clausole poste alla sua attenzione, varrà il silenzio assenso in favore dell’utilizzo delle clausole.

Le eventuali risposte alle domande di interpello potranno essere pubblicate sul sito di AGCM, nel rispetto della privacy del richiedente.