No Studi di settore per il commercialista che percepisce anche redditi non da lavoro autonomo
Con la sentenza n. 16199 del 16 luglio 2014 la Corte Suprema di Cassazione ha stabilito l'inapplicabilità degli studi di settore al commercialista che conseguenre, oltre ai redditi professionali, anche redditi diversi da quelli di lavoro autonomo.
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso di una commercialista che contestava l’applicazione degli standard previsti dallo studio di settore nonostante lo scostamento fosse giustificato da una partecipazione in una società (centro elaborazioni dati collegato all'attività di commercialista).
L’ufficio che ha emesso l'avviso di accertamento dunque avrebbe dovuto considerare il reddito complessivo dichiarato dal soggetto (reddito professionale e reddito da partecipazione), prima di procedere con l'emissione dell'avviso stesso.
Secondo la Corte anche in questo caso vige il principio generale secondo il quale «la procedura di accertamento tributario standardizzato mediante l'applicazione dei parametri o degli studi di settore costituisce un sistema di presunzioni semplici, la cui gravità, precisione e concordanza non è ex lege determinata dallo scostamento del reddito dichiarato rispetto agli standard in sé considerati - meri strumenti di ricostruzione per elaborazione statistica della normale redditività - ma nasce solo in esito al contraddittorio da attivare obbligatoriamente, pena la nullità dell'accertamento, con il contribuente».
Si ricorda che...
Gli studi di settore risultano inapplicabili o inutilizzabili in fase di accertamento nei seguenti casi:
- inizio dell’attività nel corso del periodo d’imposta
- cessazione dell’attività nel corso del periodo d’imposta
- ammontare di ricavi dichiarati superiore a 5.164.569 euro e fino a 7,5 milioni di euro
- ammontare di ricavi dichiarati superiore a 7,5 milioni di euro.
- periodo di non normale svolgimento dell’attività, in quanto l’impresa è in liquidazione ordinaria
- periodo di non normale svolgimento dell’attività, in quanto l’impresa è in liquidazione coatta amministrativa o fallimentare
- altre situazioni di non normale svolgimento dell’attività
- determinazione del reddito con criteri “forfetari”
- incaricati alle vendite a domicilio
- classificazione in una categoria reddituale diversa da quella prevista dal quadro degli elementi contabili contenuto nel modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione dello studio di settore approvato per l’attività esercitata
- modifica nel corso del periodo d’imposta dell’attività esercitata, nel caso in cui quella cessata e quella iniziata siano soggette a due differenti studi di settore
- inutilizzabilità, in fase di accertamento, delle risultanze degli studi di settore per il periodo di imposta cui si riferisce la presente dichiarazione nei casi previsti dagli articoli 2 e 5 del DM 11 febbraio 2008 e successive modificazioni