Exit tax: pubblicato in G.U. il nuovo decreto
Il quadro normativo generale previsto dal co. 1 dell’art. 166 del Tuir stabilisce che il trasferimento della residenza fiscale all’estero costituisca un fatto realizzativo del complesso aziendale, la cui plusvalenza – che sconta la tassazione immediata (cd “exit tax”) – è determinata in base al valore normale degli assets aziendali.
Il decreto del 2 luglio 2014, in attuazione del co. 2-quater dell’art. 166 del Tuir, disciplina le modalità dell’opzione per la sospensione o la rateizzazione della “exit tax” sulle plusvalenze in caso di trasferimento della residenza fiscale all’estero delle imprese in uno Stato UE ovvero dello Spazio Economico Europeo (SEE) che garantisca un adeguato scambio informativo.
In realtà, già con il D.M. 2.8.2013 (vedi news Directio a commento) , il Ministero dell’Economia aveva dettato importanti disposizioni che, con il nuovo decreto, sono state in parte riconfermate con alcune importanti novità.
Vediamo in sintesi la struttura del decreto.
Viene confermato che il momento in cui viene generata la plusvalenza derivante dal trasferimento della sede coincide con la fine dell’ultimo periodo d’imposta di residenza in Italia o di esistenza in Italia della stabile organizzazione oggetto di trasferimento (sul punto – che era presente anche nel precedente decreto – la circolare Assonime n. 5 del 20/2/2014 aveva già commentato in merito ai trasferimenti effettuati nei primi sei mesi dell’anno).
La sospensione o la rateizzazione non possono riguardare:
- i plusvalori ed i minusvalori sui beni che generano ricavi (art. 85 del Tuir)
- i fondi in sospensione di imposta non ricostituiti nel patrimonio contabile della stabile organizzazione
- gli altri componenti positivi e negativi – che concorrono a formare il reddito dell’ultimo periodo di residenza in Italia e non attinenti ai cespiti trasferiti – la cui tassazione e deduzione sia stata rinviata in conformità alle disposizioni del Tuir .
Il momento in cui si verifica il presupposto per il versamento delle imposte allo Stato Italiano viene individuato come segue:
- per i beni ammortizzabili (materiali ed immateriali): negli esercizi in cui maturano le quote di ammortamento fiscale
- per le partecipazioni: nell’esercizio di distribuzione degli utili o delle riserve di capitale
- per gli altri elementi: negli esercizi in cui si considerano realizzati ai sensi delle disposizioni del Tuir.
E’ da considerarsi in ogni caso evento realizzativo, il decorso di dieci anni dalla fine dell’ultimo periodo d’imposta di residenza in Italia.
Un’importante novità introdotta dal nuovo decreto che riguarda la rateizzazione è la riduzione da dieci a sei rate annuali per effettuare il pagamento.
Sono altresì elencate le seguenti ipotesi che comportano la decadenza dei benefici previsti dal decreto:
- la fusione, la scissione ed il conferimento dell’azienda che comportano il trasferimento dei componenti di cui al comma 1 del decreto ad altro soggetto residente in uno Stato diverso da quelli ivi citati (UE o SEE);
- l’apertura di una procedura di insolvenza, di liquidazione o l’estinzione dei soggetto di cui al comma 1 del decreto;
- il trasferimento della residenza in Stati diversi da quelli di cui comma 1 del decreto (UE o SEE);
- la cessione delle quote da parte dei soci delle società di cui all’art. 5 del Tuir.
L’art. 2 del decreto prevede infine che il trasferimento della residenza è determinato tenendo conto delle disposizioni previste dalle Convenzioni contro le doppie imposizioni tra l’Italia e lo Stato di destinazione.
Il nuovo decreto si applica ai trasferimenti di residenza effettuati a decorrere dal 2015 in avanti: è prevista comunque una disciplina transitoria per le operazioni già effettuate.
Da ultimo si evidenzia che il D.M. 2/8/2013 perde efficacia dalla pubblicazione in G.U. del nuovo decreto, e cioè dall’8/7/2014.