Diritto

Risoluzione del contratto di leasing: chiarimenti dall'UNGDCEC


La Circolare n. 11 del 7 febbraio 2013 dell’Unione Nazionale Giovani Dottori Commercialisti fornisce chiarimenti in merito alla regolamentazione della risoluzione del contratto di leasing finanziario a seguito della riforma della legge fallimentare precisando come la risoluzione dello stesso segua strade diverse qualora attuata prima del fallimento o durante la procedura concorsuale.

Risoluzione del contratto prima del fallimento

Nel caso di risoluzione del contratto di leasing prima del fallimento si applica l’articolo 1526 del Codice Civile che prevede che la società di leasing:

  • sia tenuta alla restituzione dei canoni riscossi
  • abbia diritto ad un equo compenso per l’utilizzo del bene
  • abbia diritto al risarcimento del danno

Risoluzione del contratto durante la procedura concorsuale

Nel caso di risoluzione del contratto di leasing durante il fallimento è applicabile l’articolo 72quater della Legge Fallimentare che dispone che al concedente spettino i seguenti diritti:

  • la restituzione del bene, contro il versamento alla curatela dell’eventuale differenza tra la maggiore somma ricavata dalla vendita o dalla collocazione del bene stesso (a valori di mercato) rispetto al credito residuo in linea capitale
  • trattenere i canoni già incassati con esenzione della revocatoria per i pagamenti di beni e servizi nell’esercizio dell’attività d’impresa in termini d’uso
  • insinuarsi allo stato passivo per la differenza fra il credito vantato alla data del fallimento e quanto ricavato dalla nuova allocazione

La difficile lettura del testo della norma ha creato incertezze sul corretto significato da attribuire ai vari termini indicati e la mancata regolamentazione espressa dei casi extrafallimentari di risoluzione dei contratti di leasing costituisce un elemento che sta creando confusione tra gli operatori, non essendo chiaro a quale interpretazione si debba aderire.

L'interpretazione scaturita dal documento di prassi propende, quindi, per la non applicabilità dell’articolo 72-quater (Legge Fallimentare) alle ipotesi di scioglimento verificatesi fuori dal contesto fallimentare (che resterebbero, pertanto, disciplinate in conformità ai principi sanciti dall’articolo 1526 del Codice Civile).