Bonus irpef: i debiti Equitalia non impediscono la compensazione
La Fondazione Studi Consulenti del Lavoro con parere n.1 del 13 giugno 2014 è intervenuto in risposta a un quesito; nello specifico si chiedeva se il bonus previsto dall’articolo 1 del D.L. 66/2014 potesse essere compensato in presenza di debiti iscritti a ruolo di importo superiore a 1.500 euro.
La Fondazione Studi ha specificato che il bonus in oggetto non soggiace alla limitazione prevista per la compensazione dei crediti mediante il modello F24, in quanto la norma non prevede tale modalità per il recupero.
La stessa Agenzia delle Entrate ha reputato negativa l'applicazione del limite massimo di compensazione di 700 mila. Il bonus, quindi, potrà essere compensato in presenza di debiti iscritti a ruolo di importo superiore a 1.500 euro.
Il Bonus
L'attuale regolamentazione relativa all'utilizzo del credito è quella contenuta ai commi 5 e 6 dell'articolo 1 del decreto legge 24 aprile 2014, n.66.
Il bonus è anticipato dal sostituto d'imposta al lavoratore per conto dell'erario. Per il recupero il sostituto d'imposta utilizza, fino a capienza, l'ammontare complessivo delle ritenute disponibile in ciascun periodo di paga e, per la differenza, i contributi previdenziali dovuti per il
medesimo periodo di paga, in relazione ai quali non si procede al versamento della quota determinata ai sensi del presente articolo, ferme restando le aliquot prestazioni."
Si ricorda che l' Agenzia delle Entrate con la circolare n.9/E del 14 maggio 2014 nell'indicare quale modalità di recupero del credito l’istituto della compensazione di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ha puntualizzato che " Per le stesse finalità alla compensazione non si applica il limite di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. " Si tratta del limite massimo di compensazione dei crediti di imposto e dei contributi compensabili annuo fissato dal 2014 in euro 700 mila.
Tale deroga non è prevista dal decreto legge n.66/2014 e conferma l'eccezionalità della procedura mediante F24 adottata dall’Agenzia delle Entrate, che opera per l 'appunto quale modalità individuata in via di prassi amministrativa e non quale criterio previsto dal legislatore.
Va anche aggiunto che l'Agenzia, per la compilazione del modello F24, " In particolare, detti sostituti utilizzano:
- il modello F24 ordinario con saldo complessivo pari a zero, indicando nella colonna “importi a credito compensati” le somme da recuperare e nella colonna “importi a debito versati” il corrispondente ammontare di ritenute e contributi previdenziali; [...]".
Dunque l'Agenzia si preoccupa di puntualizzare che la destinazione del credito sia esclusivamente rivolta alla compensazione di ritenute fiscali e di contributi previdenziali nel caso di incapienza delle prime.