Fondi di solidarietà del Credito: gestione del periodo transitorio
L'INPS con Messaggio n.5409 del 17 giugno 2014 ha fornito indicazioni in merito ai fondi di solidarietà, a integrazione del Messaggio n.4250 del 23 aprile (vedi news "Interventi Fondi di solidarietà: periodo transitorio")
Nello specifico viene ripristinato, a decorrere dal mese di gennaio 2014 fino al mese di giugno 2014, l’obbligo del versamento del contributo ordinario dello 0,50% di finanziamento del Fondo di Solidarietà per i dipendenti del Credito.
Soggetti ammessi - Sono ammessi agli interventi previsti dai Fondi di solidarietà del Credito, tutti i soggetti le cui istanze siano state inoltrate all’INPS entro la data del 30 giugno 2014 o alla data di definizione dell’adeguamento di cui all’art. 3, comma 42, della legge 28 giugno 2012, n. 92, se anteriore.
Per quanto concerne le prestazioni straordinarie sono ammessi quei soggetti – sulla base di accordi stipulati entro il 30 giugno 2014 o alla data di adeguamento di cui al citato art. 3, se anteriore, e presentate all’INPS entro la medesima data – le cui prestazioni abbiano decorrenza anche successiva al 30 giugno 2014 o alla data di definizione dell’adeguamento.
L’importo del contributo dovrà essere maggiorato degli interessi al tasso legale del 1% computati dal 01/03/2014 e fino alla data di versamento.
Da ricordare...
I Fondi di solidarietà a sostegno del reddito sono stati previsti per fronteggiare la ristrutturazione di enti pubblici e aziende private erogatori di servizi di pubblica utilità, affinché i soggetti esclusi dal sistema degli ammortizzatori sociali possano accedere a “misure per il perseguimento delle politiche attive di sostegno del reddito e dell’occupazione”. Il fondo di solidarietà eroga in via straordinaria gli assegni straordinari per il sostegno del reddito. Gli assegni straordinari di sostegno al reddito sono prestazioni temporanee finalizzate alla pensione e non sono a carico del sistema previdenziale obbligatorio.
L’assegno straordinario viene concesso dal Fondo su richiesta del datore di lavoro, fino alla maturazione del diritto alla pensione di anzianità o vecchiaia, a favore dei lavoratori che maturino i requisiti nel settore:
- Credito e Credito Cooperativo (VOCRED e VOCOOP): entro un periodo massimo di 60 mesi, o inferiore a 60 mesi, dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.
- Esattoriali (VOESO) entro un periodo massimo di 96 mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro; le domande possono essere presentate nel periodo dal 30 gennaio 2004 al 29 gennaio 2014.
- Monopoli di Stato (VOESO): entro un periodo massimo di 84 mesi dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.
- Poste Italiane (VOCOOP): entro un periodo massimo di 60 mesi dalla data di risoluzione del rapporto di lavoro. Il Fondo ha durata fino al 31 ottobre 2015.