Diritto

Diritti Camerali 2014: le Camere di commercio comunicano la proroga al 7 luglio


Alcune camere di commercio italiane, tra cui Torino e Roma, con appositi comunicati stampa, hanno reso noti sul proprio sito gli effetti del DPCM del 13 giugno 2014 in merito al termine del versamento del diritto annuale 2014.

Il Decreto del Presidente del Consiglio, infatti, ha prorogato dal 16 giugno al 7 luglio i termini per effettuare i versamenti derivanti dalla dichiarazione dei redditi, dalla dichiarazione Irap e dalla dichiarazione unificata annuale da parte dei contribuenti che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore, anche se presentano cause di esclusione o di inapplicabilità.

Si ricorda che..

Sono tenute al versamento dei diritti annuali tutte le imprese iscritte o annotate nel Registro delle Imprese e tutti i soggetti iscritti nel Repertorio delle notizie Economiche e Amministrative (REA) alla data del 1° gennaio 2014, ovvero nel corso dell'anno o frazione di esso (sono soggette al pagamento del diritto annuale anche le società che risultano in liquidazione, nonchè le società che, pur avendo cessato l'attività, non abbiano effettuato la cancellazione dal Registro delle Imprese).

Sono, invece, esonerate dal versamento del diritto annuale:

  • Le imprese in fallimento o liquidazione coatta amministrativa dall'anno 2013, tranne i casi in cui sia stato autorizzato l'esercizio provvisorio dell'impresa;
  • Le imprese individuali con attività cessata entro l'anno 2013 e che abbiano presentato domanda di cancellazione al Registro delle Imprese entro il 30 gennaio 2014;
  • Le società ed altri enti collettivi con bilancio finale di liquidazione approvato entro l'anno 2013, purchè abbiano presentato la domanda di cancellazione al Registro delle Imprese entro il 30 gennaio 2014;
  • Le cooperative nei confronti delle quali l'autorità governativa abbia adottato un provvedimento di scioglimento (art.2545 septiesdecies c.c.) nell'anno 2013.