INPS: contribuzione utile per la non riduzione della pensione anticipata nel regime misto
L'INPS con Messaggio n.5280/2014 ha fornito indicazioni in merito alla contribuzione utile per la non riduzione della pensione anticipata nel regime misto.
L'Istituto ricorda che il comma 10 dell’articolo 24 del D.L. n.201/2011 convertito con modificazioni dalla legge n. 214/2011 ha stabilito che nei confronti dei soggetti che accedono alla pensione anticipata nel regime misto ad un’età inferiore a 62 anni si applica, sulla quota di trattamento pensionistico relativa alle anzianità contributive maturate al 31 dicembre 2011, una riduzione pari ad 1 punto percentuale per ogni anno di anticipo nell’accesso al pensionamento rispetto all’età di 62 anni; tale percentuale annua è elevata a 2 punti percentuali per ogni anno ulteriore di anticipo rispetto a due anni.
Tuttavia l’articolo 6, comma 2-quater, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, ha stabilito che le disposizioni di cui sopra non trovano applicazione nei confronti dei soggetti che maturano il previsto requisito contributivo per il diritto alla pensione anticipata entro il 31 dicembre 2017, qualora l’anzianità contributiva derivi esclusivamente da prestazione effettiva di lavoro, includendo i periodi di astensione obbligatoria per maternità, per l’assolvimento degli obblighi di leva, per infortunio, per malattia e di cassa integrazione guadagni ordinaria o da contribuzione da riscatto.
Periodi utili per non applicare la penalizzazione
In base a quanto disposto dall'art.4-bis. co.1 e 2 del DL101/2013, coordinato con la legge di conversione 125/2013 i periodi utili per non applicare la penalizzazione sono
- le giornate di riposo fruite dai lavoratori donatori di sangue e di emocomponenti;
- i congedi parentali di maternità e paternità.
In base a quanto disposto, invece, dall'art.1, co.493, della Legge 147/2013 i periodi utili per non applicare la penalizzazione sono
- i tre giorni di permesso mensile (frazionabili anche in ore) fruiti dal lavoratore disabile grave, dai genitori (anche adottivi o affidatari), dal coniuge, dai parenti o affini del disabile in situazione di gravità;
- i periodi di prolungamento del congedo parentale fruiti entro l’ottavo anno di vita del bambino.
Decorrenza
Le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 493, della legge 27 dicembre 2013 n. 147 in vigore dal 1° gennaio 2014, esplicano effetto sulle pensioni anticipate nel regime misto, a decorrere dal 1° febbraio 2014 a carico delle gestioni previdenziali che prevedono la decorrenza della pensione dal 1° giorno del mese successivo a quello della maturazione dei relativi requisiti. Relativamente alle pensioni anticipate nel regime misto a carico delle gestioni previdenziali nelle quali è prevista la decorrenza inframensile la decorrenza è il 2 gennaio 2014.
Le disposizioni cui all’'art.4-bis. co.1 e 2 del DL101/2013, coordinato con la legge di conversione 30 ottobre 2013, n. 125, in vigore dal 31 ottobre 2013, esplicano effetto sulle pensioni anticipate nel regime misto, a decorrere dal 1° novembre 2013, a carico delle gestioni previdenziali che prevedono la decorrenza della pensione dal 1° giorno del mese successivo a quello della maturazione dei relativi requisiti.
Anche per le pensioni anticipate nel regime misto, a carico delle gestioni previdenziali nelle quali è prevista per il trattamento pensionistico la decorrenza inframensile la decorrenza è il 1° novembre 2013 tenuto conto che le disposizioni di che trattasi sono in vigore dal 31 ottobre 2013.
Riesame
I soggetti titolari di pensione anticipata nel regime misto liquidata con la riduzione dell’importo del trattamento pensionistico, possono presentare istanza per la rideterminazione dello stesso. E' necesario procedere alla depenalizzazione della pensione con effetto dalle date sopra indicate.
I relativi arretrati maturati per le pensioni in essere, devono essere posti in pagamento nei limiti della prescrizione ordinaria sempreché non sia intervenuta sentenza passata in giudicato. In tale ipotesi i ratei di pensione sono dovuti a partire dal mese successivo a quello di passaggio in giudicato di detta sentenza.
Da ricordare...
Il criterio di calcolo della pensione varia a seconda dell'anzianità contributiva maturata dal lavoratore al 31 dicembre 1995. La pensione è calcolata con il sistema di calcolo contributivo per i lavoratori privi di anzianità al 31/12/1995 (e per coloro che esercitano la facoltà di opzione al sistema di calcolo contributivo). I sistemi retributivo e misto continuano a convivere per i soggetti iscritti al 31/12/1995.
Dal 1° gennaio 2012, anche ai lavoratori in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 18 anni al 31/12/1995 viene applicato il sistema di calcolo contributivo sulla quota di pensione corrispondente alle anzianità contributive maturate a decorrere dal 1° gennaio 2012.