Lavoro

Decreto - legge 91/2014: incentivi per l'assunzione di nuovi lavoratori agricoli


Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.144 del 24 giugno il Decreto-legge 24 giugno 2014 n.91 recante "Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonche' per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea".

Analizziamo in questa sede le disposizioni riguardanti il settore agricolo.

Incentivo all'assunzione di giovani lavoratori agricoli (art.5, DL 91/2014)

Al fine di promuovere forme di occupazione stabile in agricoltura di giovani di età compresa tra i 18 e i 35 anni è istituito un incentivo per i datori di lavoro che hanno i requisiti di cui all'articolo 2135 del codice civile e che assumono lavoratori con contratto di lavoro a tempo indeterminato o con contratto di lavoro a tempo determinato.

Ai fini dell'erogazione degli incentivi è istituito un fondo per gli incentivi all'assunzione dei giovani lavoratori agricoli, con una dotazione pari a 5,5 milioni di euro per l'anno 2015, 12 milioni di euro per l'anno 2016, 9 milioni di euro per l'anno 2017 e a 4,5 milioni di euro per l'anno 2018.

Caratteristiche del contratto - Ai fini della concessione dell'incentivo il contratto di lavoro a tempo determinato deve:

  • avere durata almeno triennale; 
  • garantire al lavoratore un periodo di occupazione minima di 102 giornate all'anno;
  • essere redatto in forma scritta. 

Le assunzioni  devono riguardare lavoratori di eta' compresa tra i 18 ed i 35 anni, che si trovano in una delle seguenti condizioni:

  • essere privi di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi; 
  • essere privi di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado. 

Tal assunzioni devono essere effettuate tra il 1° luglio 2014 e il 30 giugno 2015 e devono comportare un incremento occupazionale netto calcolato sulla base della differenza tra il numero di giornate lavorate nei singoli anni successivi all'assunzione e il numero di giornate lavorate nell'anno precedente l'assunzione. I lavoratori dipendenti con  contratto di lavoro a tempo parziale sono computati in base al
rapporto tra le ore pattuite e l'orario normale di lavoro dei lavoratori a tempo pieno. L'incremento della base occupazionale va considerato al netto delle diminuzioni occupazionali verificatesi in societa' controllate o collegate  o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto. 

Misura dell'incentivo

L'incentivo è pari a un terzo della retribuzione lorda imponibile ai fini previdenziali, per un periodo complessivo di 18 mesi, riconosciuto al datore di lavoro unicamente mediante compensazione dei contributi dovuti e con le modalita' di seguito illustrate:

  • per le assunzioni a tempo determinato: 
    • 6 mensilita' a decorrere dal completamento del primo anno di assunzione; 
    • 6 mensilita' a decorrere dal completamento del secondo anno di assunzione; 
    • 6 mensilita' a decorrere dal completamento del terzo anno di assunzione; 
  • per le assunzioni a tempo indeterminato:
    • 18 mensilita' a decorrere dal completamento del primo armo di assunzione.

Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'Inps è tenuto ad adeguare  senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica, le proprie procedure informatizzate allo scopo di ricevere le dichiarazioni telematiche di ammissione all'incentivo e
di consentire la fruizione dell'incentivo stesso, comunicando sul proprio sito intemet istituzionale la data a decorrere dalla quale e' possibile presentare le domande di ammissione all'incentivo.