Sgravi contributivi sui premi di risultato previsti dalla contrattazione collettiva di secondo livello
Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.123 del 29 maggio 2014 il Decreto 14 febbraio 2014 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali recante ”determinazione per l’anno 2014 della misura massima percentuale della retribuzione di secondo livello oggetto dello sgravio contributivo previsto dall’art.1, co.67 e 68, della legge n.247/2007”.
Si ricorda che la contrattazione di secondo livello detta anche contrattazione decentrata o integrativa, è la contrattazione che integra il contratto collettivo nazionale di lavoro con ulteriori acquisizioni. Si distingue in contrattazione aziendale e contrattazione territoriale.
La legge prevede che i contratti collettivi aziendali e territoriali o di secondo livello possano prevedere la corresponsione di importi variabili legati ad incrementi di produttività, qualità ed altri elementi di competitività assunti come indicatori dell'andamento economico dell'impresa o dei suoi risultati: tali elementi, quando l'ammontare o la corresponsione siano incerti, godono di un particolare regime di sgravio.
Le risorse per il finanziamento degli sgravi contributivi per incentivare la contrattazione di secondo livello, sono ripartite nella misura:
- del 62,5% per la contrattazione aziendale;
- del 37,5% per la contrattazione territoriale
fermo restando il limite complessivo annuo di 607 milioni di euro.
Con riferimento alle somme corrisposte nell’anno 2013, sulla retribuzione imponibile di cui all’art. 27 del D.P.R. n. 797/1955 è concesso, con effetto dal 1° gennaio 2014, ai datori di lavoro uno sgravio contributivo sulla quota costituita dalle erogazioni previste dai contratti collettivi aziendali e territoriali, ovvero di secondo livello, nella misura del 2,25% della retribuzione contrattuale percepita da ciascun lavoratore.
Requisiti
Ai fini della fruizione dello sgravio contributivo in oggetto, i contratti collettivi aziendali o territoriali, ovvero di secondo livello, devono:
- essere sottoscritti dai datori di lavoro e depositati, qualora il deposito non sia già avvenuto, a cura dei medesimi datori di lavoro o delle associazioni a cui aderiscono, presso la Direzione provinciale del lavoro entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero entro il 13 luglio 2014;
- prevedere erogazioni correlate ad incrementi di produttività, qualità, redditività, innovazione ed efficienza organizzativa, oltre che collegate ai risultati riferiti all’andamento economico o agli utili della impresa o a ogni altro elemento rilevante ai fini del miglioramento della competitività aziendale.
La fruizione è subordinata al rispetto delle condizioni previste in materia di regolarità contributiva e di rispetto delle condizioni economiche degli accordi e contratti collettivi.
Procedure
Ai fini dell’amissione allo sgravio i datori di lavoro sono tenuti a inoltrare, esclusivamente in via telematica, apposita domanda all’INPS, anche con riferimento ai lavoratori iscritti ad altri enti previdenziali, secondo le indicazioni fornite dall’Istituto medesimo. La domanda deve contenere:
- i dati identificativi dell’azienda;
- la data di sottoscrizione del contratto aziendale, territoriale, ovvero di secondo livello;
- la data di avvenuto deposito di tale contratto, presso la competente Direzione territoriale del lavoro;
- l’indicazione dell’Ente previdenziale al quale sono versati i contributi pensionistici;
- ogni altra indicazione che potrà essere richiesta dall’Istituto di Previdenza.
L’ammissione allo sgravio avviene a decorrere dal sessantesimo giorno successivo a quello fissato dall’INPS quale termine unico per la trasmissione delle istanze.
Da ricordare…
Per contrattazione aziendale si intende la contrattazione che avviene a livello di singole aziende o gruppi industriali tra la direzione aziendale, il sindacato interno (Rsu) e/o il sindacato territoriale. Nel caso di grande azienda o gruppo con più stabilimenti collocati in più territori può essere coinvolto il sindacato nazionale. Essa integra il contratto collettivo nazionale di lavoro con ulteriori acquisizioni, principalmente in materia di retribuzione, orario, condizioni di lavoro, ambiente e sicurezza, formazione.
La Contrattazione territoriale è invece la contrattazione tra le parti sociali presenti in un determinato territorio, che può svolgere la funzione di contrattazione di secondo livello per le imprese e i lavoratori che non hanno la contrattazione aziendale.