Fisco

Maggiorazione dello 0,4% e versamenti in compensazione: dubbi interpretativi


Ai sensi della normativa ed in particolare ai sensi dell'art.17 del DPR 435/2001 persone fisiche e società o associazioni possono effettuare i versamenti derivanti dalla dichiarazione dei redditi e dell'Irap entro il 30esimo giorno successivo al 16 giugno dell'anno d'imposta con la maggiorazione dell 0,4% a titolo di interesse corrispettivo (quindi senza ulteriori interessi e sanzioni); allo stesso modo, le persone giuridiche possono effettuare i versamenti della dichirazione dei redditi e dell'Irap, con la maggiorazione di cui sopra, entro il 30esimo giorno dal 16 del sesto mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta.

A seguito della proroga fissata dal Dpcm del 13 giugno 2014 per le persone fisiche e giuridiche soggette a studi di settore, il cui termine per il versamento delle imposte sui redditi ed Irap è fissato al 16 giugno, la maggiorazione dello 0,4% è valida per i versamenti effettuati tra l'8 luglio ed il 20 agosto 2014.

In questa sede ci soffermiamo sul caso in cui il contribuente, persona fisica o giuridica, effettui il versamento di cui sopra tramite compensazione di un credito risultante dalla dichiarazione dei redditi stessa, ai sensi dell'art.17 del DLgs 241/1997 (versamento unificato tramite modello F24). 

Le istruzioni per la compilazione del Modello Unico SC alla pagina 213 specificano che il versamento dell'IVA a saldo, tramite compensazione fra debiti e crediti d'imposta di pari importo (dunque F24 a saldo 0), nella finestra dello 0,4%, non comporta il versamento della maggiorazione.  

Nell'ipotesi in cui il credito sia inferiore all'imposta a debito da compensare, la maggiorazione in questione va calcolata sulla differenza tra la somma a debito e quella a credito.

Dalle istruzioni emerge, però, che la compensazione esente da maggiorazione riguardi esplicitamente il versamento dell'Iva e non il versamento delle imposte in termini generici. 

In particolare, sul portale delle Camere di commercio d'Italia si fa esplicito riferimento alla questione, sottolineando l'eccezione per cui "si ricorda che versando in compensazione, con un modello F24 a saldo zero, gli importi dovuti per diritti annuali vanno comunque maggiorati dello 0,40% qualora il pagamento sia eseguito alle scadenze previste per il versamento con tale maggiorazione".

Si precisa, inoltre che, al di fuori dello specifico caso della finestra dello 0,4%, l'omessa presentazione del modello di versamento contenente i dati relativi alla compensazione di crediti e debiti d'imposta, comporta una sanzione di 300.000 Lire (154 €), ovvero di 100.000 Lire (51 €) se il ritardo non supera i 5 giorni lavorativi (DLgs 241/1997 art.19). Non sono, dunque, previsti interessi di mora, ma solo sanzioni in misura fissa.