Fisco

Per la Cassazione il compenso all'amministratore, anche se non deliberato, è deducibile se in bilancio


La sentenza della Cassazione 13844 del 18 giugno 2014 interviene sui presupposti civilistici di deducibilità del compenso dell'amministratore.

Infatti ammette quale condizione per la deducibilità del compenso dell'amministratore non solo la specifica delibera dell'assemblea che la preveda, ma anche la semplice approvazione del bilancio che quel compenso riporta: in particolare però assegna alla Commissione Tributaria di verificare la corretta allocaizone nelle poste del conto economico della costo.

L'intervento ovviamente assume rilievo solo per gli aspetti civilistici della verifica di deducibilità del compenso stesso, in quanto i presupposti fiscali di deducibilità risiedono nella disposizione del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (art 95, 5 ° comma) che dispone " .... che I compensi spettanti agli amministratori delle societa' ed enti ..... sono deducibili nell'esercizio in cui sono corrisposti; quelli erogati sotto forma di partecipazione agli utili, anche spettanti ai promotori e soci fondatori, sono deducibili anche se non imputati al conto economico ".