Contratto di inserimento lavorativo: dichiarazione delle retribuzioni entro il 30 giugno
L'INAIL con Circolare n.24 del 5 maggio 2014 ha fornito istruzioni operative per il riconoscimento, a tutti i datori di lavoro che hanno asssunto lavoratrici con contratto di inserimento lavorativo- tra il 2009 e il 2012 - delle agevolazioni contributive spettanti.
L'Istituto ricorda che a decorrere dal 14 maggio 2011, per effetto delle disposizioni sopravvenute e correlate al regolamento (CE) 800/2008 richiamato dall’art. 59, comma 3, del d.lgs. 276/2003, la fruizione delle agevolazioni contributive connesse all’assunzione con contratto di inserimento di donne lavoratrici, nei limiti definiti dalla Riforma del lavoro, è consentita a condizione che siano soddisfatti i seguenti requisiti:
- mancanza di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi;
- residenza e svolgimento delle prestazioni lavorative “in una area geografica il cui tasso di occupazione femminile … sia inferiore almeno del 20 per cento di quello maschile o in cui il tasso di disoccupazione femminile superi del 10 per cento quello maschile
Sono considerati non “regolarmente retribuiti”:
- i rapporti di lavoro subordinato di durata inferiore a 6 mesi;
- le attività di lavoro autonomo e parasubordinato la cui remunerazione, su base annuale, è inferiore ai limiti esenti da imposizione fiscale rispettivamente pari a:
- 4.800 euro in caso di lavoro autonomo propriamente detto,
- 8.000 euro per le collaborazioni coordinate e continuative e le altre prestazioni di lavoro di cui all’articolo 50, comma 1, lett. c‐bis), del Tuir
Ai fini dell’accesso agli incentivi economici in misura superiore a quella del 25%, è necessario che la lavoratrice, oltre a risiedere, svolga anche le prestazioni lavorative nelle seguenti aree:
Istruzioni operative
I datori di lavoro che non hanno usufruito dell’agevolazione o ne hanno usufruito in misura inferiore devono trasmettere via Pec alla Sede competente, entro il 30 giugno 2014, una nuova dichiarazione delle retribuzioni in sostituzione di quella o di quelle già trasmesse per gli anni 2009 – 2012.
Nella dichiarazione delle retribuzioni devono essere indicate le retribuzioni parzialmente o totalmente esenti nonché il relativo codice, indicato nella tabella allegata. I datori di lavoro che hanno usufruito dell’agevolazione in misura superiore al 25% devono regolarizzare la propria posizione trasmettendo via Pec alla Sede competente, entro il 30 giugno 2014, una nuova dichiarazione delle retribuzioni in sostituzione di quella o di quelle già trasmesse per gli anni 2009 – 2012, utilizzando il predetto modello.
Alla ricezione delle dichiarazioni, le Sedi provvederanno a rideterminare il premio con apposito provvedimento di variazione da notificare agli interessati.