Il diritto all’assegno per nuclei familiari con almeno tre figli minori per l’annualità 2013 non decorre solo dal 1.7.2013
Con ordinanza del 20 maggio 2014, il Tribunale di Milano “accerta il carattere discriminatorio della condotta tenuta dall’Inps consistente nell’avere emanato la circolare n. 4 del 15.1.2014, nella parte in cui afferma che il diritto all’assegno per i nuclei familiari con almeno tre figli minori concesso dai Comuni per l’annualità 2013 decorre solo dall’1.7.2013” e “ordina all’Inps di cessare la predetta condotta discriminatoria e di pubblicizzare il presente provvedimento mediante pubblicazione sul proprio sito internet”.
L’Istituto, pertanto, ha avviato gli adempimenti necessari a dare esecuzione al provvedimento, ad iniziare dalla pubblicazione immediata dell’ordinanza sul sito istituzionale, ma sta provvedendo nello stesso tempo ad impugnare in appello il provvedimento, richiedendone la sospensione, in particolare in punto discriminazione.
Il caso in esame
Nel caso di specie è stata proposta azione civile contro il Comune di Milano per non aver corrisposto al richiedente (rientrante tra i cittadini di Paesi Terzi soggiornanti di lungo periodo) l'assegno di cui all'art.65, Legge 448/98 per l'annualità 2013.
L'INPS, condannato al pagamento in favore del ricorrente dell'assegno e degli interessi legali, rileva che sebbene la legge n.93/2013, all'art.13, preveda che l'assegno per nuclei familiari con almeno tre figli spetti anche ai cittadini di paesi terzi soggionanti di lungo periodo, l'interpretazione suggerita dal Ministero del Lavoro con Ciircolare n.7/2013, impone di concedere il beneficio solo a far data dall'entrata in vigore della legge 93/2013, ovvero per il secondo semestre 2013.
Da ricordare...
L’Assegno per il Nucleo Familiare con almeno tre figli minori è una prestazione familiare concessa ai nuclei familiari nei quali siano presenti il richiedente e almeno tre figli minori di anni 18. Tali norme hanno espressamente previsto che il richiedente sia cittadino italiano o comunitario residente nel territorio italiano. Successivamente, a seguito di apposite indicazioni ministeriali, è stato esteso il riconoscimento della prestazione ai titolari dello status di rifugiato politico e di protezione sussidiaria.
A far data dal 2013 la domanda per ottenere la prestazione in oggetto, può essere presentata per i nuclei familiari composti da cittadini italiani e dell’Unione europea residenti, da cittadini di Paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo, nonché dai familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanenti.