Fondazione Studi: luci ed ombre del bonus IRPEF
La Fondazione Studi Consulenti del Lavoro con Circolare n.11 del 5 maggio 2014 ha fornito chiarimenti in merito al bonus IRPEF introdotto con l'entrata in vigore del DL 66/2014.
Soggetti interessati e condizioni
La prima condizione per beneficiare del credito è aver intrattenuto, anche solo in parte, durante l’anno 2014 un rapporto di lavoro dipendente o un altro lavoro il cui reddito prodotto sia riconducibile ad uno di quelli assimilati al lavoro dipendente di cui all’art. 50 del Tuir con specificoriferimento a:
- lavoratori soci delle cooperative (lettere a);
- lavoratori dipendenti per incarichi svolti presso in relazione al ruolo svolto nella qualità di dipendente (lettera b);
- stage, borse di studio, o altre attività per fini di studio o addestramento professionale (lettera c);
- rapporti di collaborazione coordinata e continuativa (lettera c-bis);
- lavoro svolto da sacerdoti (lettera d);
- prestazioni pensionistiche di cui al d.lgs. n. 124 del n.1993 comunque erogate (lettera h-bis)
- lavori socialmente utili (lettera i).
Per aver diritto al credito non è necessario che sia in corso – al momento dell’erogazione - un rapporto di lavoro subordinato o altra attività lavorativa sopra indicata, ma è sufficiente che esso sia stato intrattenuto nel corso del 2014. Appare dubbio, invece, se il credito spetti nell’ipotesi in cui nel corso del 2014 il contribuente sia titolare di un reddito di lavoro dipendente ma allo stesso tempo non abbia svolto alcuna attività lavorativa: questo è il caso, ad esempio, di un lavoratore che ha perso il lavoro a dicembre 2013 e nel corso del 2014 sia destinatario di una indennità di disoccupazione che assume la natura di reddito di lavoro dipendente perduto. Il dubbio risiede nel fatto che l’art. 1, comma 2 del decreto stabilisce, in ogni caso, che “Il credito di cui al comma precedente e' rapportato al periodo di lavoro nell'anno”.
In considerazione del fatto che sono destinatari del credito anche soggetti titolari di una prestazione pensionistica privata e, dunque, anche privi di una attività lavorativa, il riferimento al “periodo di lavoro” potrebbe essere interpretato quale periodo in cui è stato percepito uno dei redditi richiamati dalla norma indipendentemente dalla effettiva prestazione di lavoro. Qualora fosse accettata questa linea interpretativa nell’esempio sopra riportato spetterebbe il credito stabilito dal decreto.
La seconda condizione stabilita dal decreto affinché maturi il diritto a riscuotere il credito è la sussistenza di un residuo di imposta Irpef dopo aver scomputato le sole detrazioni specifiche per la produzione del reddito da lavoro (”Qualora l'imposta lorda determinata sui redditi [...] sia di importo superiore a quello della detrazione spettante ai sensi del comma 1, è riconosciuto un credito).
La terza condizione affinché spetti il credito al contribuente è la titolarità di un reddito di lavoro dipendente o assimilato che concorre a determinare un reddito complessivo comunque non superiore a 26.000 euro percepito nel corso del 2014.
Soggetti esclusi
Sono esclusi i titolari dei redditi da pensione di cui all’art. 49, comma 2 lettera a), e i titolari dei redditi assimilati al lavoro dipendente diversi da quelli sopra richiamati.
Sul piano sistematico sono esclusi i redditi professionali e in ogni caso i redditi prodotti da titolari di partita Iva in forma autonoma o di impresa.
Sono altresì esclusi i titolari di reddito rientranti nella cosiddetta “no tax area” e dunque, i contribuenti incapienti
Il reddito complessivo
Il contribuente non deve conseguire un reddito complessivosuperiore a 26 mila euro nel periodo di imposta 2014.
Per reddito complessivo deve intendersi quello calcolato sommando tutte le categorie di reddito di cui all’art.6 del TUIR, con esclusione di quelli soggetti a tassazione separata, al netto dei contributi previdenziali obbligatori. Non si tiene conto, invece, del reddito dell’unitàimmobiliare adibita ad abitazione principale e delle relative pertinenze
II sostituto di imposta per riconoscere il credito deve mensilmente presumere il reddito annuale sulla base delle informazioni in suo possesso e delle dinamiche retributive che si realizzano tenendo conto del reddito consolidato e quello presunto fino a fine contratto o fine periodo di imposta.
La misura dell'incentivo
Il credito d’imposta spetta in misura fissa per coloro che conseguono in reddito complessivo nel 2014 fino a 24 mila euro ed in misura decrescente, fino ad azzerarsi, per i redditi che eccedono tale soglia e fino a 26 mila euro.
In particolare, l'incentivo è pari a:
- 640 euro, se il reddito complessivo non è superiore a 24 mila euro;
- 640 euro, se il reddito complessivo è superiore a 24 mila euro ma non a 26 mila euro. Il credito spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 26 mila euro,diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 2 mila euro. Pertanto, per i contribuenti con reddito compreso tra 24 e 26 mila euro, tanto maggiore sarà il reddito, tanto minore sarà il beneficio fino ad azzerarsi completamente.
Il sostituto di imposta
Il credito d'imposta viene riconosciuto direttamente dal datore di lavoro, ovvero dal committente nel caso ad esempio di un contratto di collaborazione a progetto. Il sostituto eroga la somma in maniera del tutto automatica e senza alcun adempimento a cura del lavoratore o assimilato. L'art.1 del decreto non prevede infatti alcuna richiesta da parte dell'avente diritto.