Circolare 11/E: interventi di riqualificazione energetica
L'Agenzia delle Entrate in data 21 maggio ha pubblicato la Circolare n.11 recante "questioni interpretative in materia di IRPEF prospettate dal Coordinamento Nazionale dei Centri di Assistenza Fiscale e da altri soggetti". Analizziamo in questa sede la questione riguardante la riqualificazione energetica.
Interventi eseguiti da ditte individuali o società su immobili strumentali presso i quali è svolta l'attività
Domanda - Si chiede di conoscere se siano detraibili le spese sostenute da imprese individuali e società, che svolgono attività di installazione di caldaie o infissi con i requisiti per il risparmio energetico (detrazione 65%)*, per l’installazione di detti impianti negli immobili strumentali presso i quali viene svolta l'attività.
Risposta - la normativa di riferimento non prevede ostacoli al riconoscimento della detrazione nell’ipotesi prospettata, ammettendo al beneficio le persone fisiche – compresi gli esercenti arti e professioni – gli enti e i soggetti di cui all’art. 5 del TUIR, nonché i soggetti titolari di reddito d’impresa che sostengono le spese per l’esecuzione degli interventi su edifici esistenti, su parti di essi ovvero su unità immobiliari esistenti di qualsiasi categoria catastale, anche rurali, da essi posseduti o detenuti.
In tal caso la detrazione compete anche per gli interventi realizzati in economia con riferimento ai costi imputabili all’intervento (quali, ad esempio, i materiali acquistati o prelevati dal magazzino quando l’acquisto di tali materiali non sia stato effettuato in modo specifico per la realizzazione dell’intervento, la mano d’opera diretta, i costi industriali imputabili all’intervento) in base alla corretta applicazione dei principi contabili.
Da ricordare...
* L’agevolazione fiscale per gli interventi di riqualificazione energetica, introdotta dall’art. 1, commi da 344 a 347, della legge n 296 del 2006, e successive modificazioni e integrazioni, consiste nel riconoscimento di una detrazione di imposta (ai fini IRPEF o IRES) sulle spese sostenute per determinati interventi di riqualificazione energetica su edifici esistenti o parti di essi.
Con circolare n. 36/E del 2007, par. 2, è stato specificato che l’agevolazione in esame, a differenza di quanto previsto per la detrazione relativa agli interventi di ristrutturazione edilizia – che compete per i soli edifici residenziali – interessa i fabbricati appartenenti a qualsiasi categoria catastale, anche rurale, ivi compresi gli immobili strumentali.