PEC: va comunicata da curatori, commissari liquidatori e giudiziali
L'obbligo della comunicazione della PEC entro dieci giorni dalla nomina al Registro delle Imprese per :
- il curatore (nel fallimento)
- il commissario giudiziale (nel concordato preventivo)
- il commissario liquidatore
- il commissario giudiziale (nell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi)
Deriva dall''art. 1, comma 19, n. 3, lett. ), della Legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Legge di stabilità 2013), ha introdotto, all'art. 17 del Decreto Legge 18 ottobre 2012, n. 179 (convertito dalla Legge 17 dicembre 2012, n. 221), il comma 2-bis nel quale si stabilisce appunto l'obbligo, entro dieci giorni dalla nomina, di comunicare al Registro delle Imprese, ai fini dell'iscrizione, il proprio indirizzo di posta elettronica certificata.
L’obbligo è in vigore dal 1° gennaio 2013, pertanto le domande presentate oltre i 10 giorni dalla nomina comporteranno l’applicazione della sanzione ai sensi dell’art. 2194 c.c. e, dunque, il pagamento liberatorio è pari a € 20,00.
Si precisa che la violazione è prevista solo per i soggetti nominati dal 1° gennaio 2013 e, pertanto, la sanzione non si applica ai curatori o ai commissari nominati prima di tale data che comunicano la pec, pur in assenza di obbligo.