Lavoro

Part-time verticale ciclico: calcolo delle prestazioni economiche


L'INAIL con Nota prot. n. 3413 del 5 maggio 2014 è intervenuto in risposta ad alcuni quesiti pervenuti da parte di aziende di rilevanza nazionale, concernenti le prestazioni economiche del contratto di lavoro part-time verticale ciclico e nello specifico in riferimento alla richiesta di disapplicazione dell’art. 70 d.p.r. 1124/1965 nel periodo di pausa contrattuale afferente al part time ciclico.

Secondo l'articolo sopra citato il datore di lavoro non può rifiutarsi di fare anticipazioni sull'indennità per inabilità temporanea quando ne sia richiesto dall'Istituto assicuratore. Il datore di lavoro deve, a richiesta dell'Istituto assicuratore, pagare all'infortunato, se questi si trova nel luogo dove risiede il datore di lavoro, l'indennita' giornaliera per inabilita' temporanea spettantegli a termine di legge, secondo le istruzioni date dallo stesso Istituto assicuratore. L'ammontare delle indennita' e' rimborsato al datore di lavoro dall'Istituto assicuratore alla fine di ogni mese, salvo diversa convenzione.

La suddetta disapplicazione, che non è prevista per le altre tipologie di part time, determinerebbe una disparità di trattamento che, ad avviso della scrivente, collide con il surrichiamato principio di non discriminazione.

Si ricorda che per part-time ciclico si intende l'attività prestata solo in alcune settimane o in alcuni mesi dell'anno con orario pieno o ridotto. Di solito questa forma di lavoro interessa lavoratori assunti in particolari settori con elevate punte di stagionalità.

I chiarimenti dell'Istituto

Il lavoratore a tempo parziale non deve ricevere un trattamento meno favorevole rispetto al lavoratore a tempo pieno comparabile. Pertanto la  retribuzione da valere ai fini dell’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali di lavoratori a tempo parziale è uguale alla retribuzione tabellare prevista dalla contrattazione collettiva per il corrispondente rapporto di lavoro a tempo pieno.

Poichè la retribuzione part time da valere ai fini assicurativi è fissata in maniera convenzionale, la stessa retribuzione convenzionale deve essere presa in considerazione anche per il part time verticale ciclico.

La retribuzione media giornaliera percepita nei periodi di effettiva prestazione d’opera debba essere applicata anche ai periodi in cui tale prestazione non viene svolta, per tutti i tipi di part time, ivi compreso il part time verticale ciclico.