Diritto

Cessazione dell'attività di vendita: i chiarimenti del MiSE


Il Ministero dello Sviluppo Economico con Risoluzione n.72134 del 9 aprile 2014 ha risposto a un quesito posto da un Comune in merito alla possibilità o meno di formulare con SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività) la comunicazione di cessazione dell'attività commerciale.

Il Ministero precisa che l'art.26, co.5, D.Lgs 114/1998 prevede che "è soggetto alla sola comunicazione al comune competente per territorio il trasferimento della gestione o della proprietà per atto tra vivi o per causa di morte, nonchè la cessazione dell'attività relativa agli esercizi di cui agli articoli 7, 8 e 9 ".

Si ricorda che il co.2 dell'art.7 del D.Lgs 114/1998 è stato modificato dal comma 2 dell'art.65 del D.lgs.59/2010 e prevede l'istituto della SCIA anche per la cessazione dell'attività. Tuttavia alla luce delle numerose norme di semplificazione e liberalizzazione introdotte nel 2012 e in particolare dell'art.12, co.4, del DL 5/2012, allo stato attuale la SCIA non risulta l'unico istituto applicabile, considerato che la disposizione citata individua espressamente anche l'applicabilità dell'istituto della comunicazione.

In conclusione..

Il soggetto che intenda cessare non è più tenuto a darne comunicazione preventiva e ai fini della tempistica è necessario rispettare il termine previsto per l'inoltro delle comunicazioni al registro delle Imprese e al repertorio Economico Amministrativo presso le CCIAA competenti per territorio; nello specifico, il ministero fa riferimento al termine prescritto nel caso di cessazione dell'attività commerciale, che va comunicato al REA entro il termine di 30 giorni dalla data in cui avviene.

Si ricorda, inoltre, che per le società di persone, pur essendovi l'obbligo di procedere a cancellazione, non è previsto un termine di adempimento.