Risoluzione 46/E 2014: istituzione codici tributo F24 versamento TASI
L’articolo 1, comma 639, della legge 147 del 27 dicembre 2013, e successive modificazioni, ha istituito l'Imposta unica comunale IUC.
Essa si basa su due presupposti impositivi:
- uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore
- altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali
La IUC si compone:
- imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali
- tributo per i servizi indivisibili (TASI), componente riferita ai servizi, carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile
- tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore
Con la risoluzione 46/E del 24 aprile 2014 l'Agenzia delle entrate, per consentire il versamento, tramite modello F24, del tributo per i servizi indivisibili (TASI) ha istituito i seguenti codici tributo:
- “3958” denominato “TASI – tributo per i servizi indivisibili su abitazione principale e relative pertinenze – art. 1, c. 639, L. n. 147/2013 e succ. modif.”
- “3959” denominato “TASI – tributo per i servizi indivisibili per fabbricati rurali ad uso strumentale – art. 1, c. 639, L. n. 147/2013 e succ. modif.”
- “3960” denominato “TASI – tributo per i servizi indivisibili per le aree fabbricabili – art. 1, c. 639, L. n. 147/2013 e succ. modif.”
- "3961” denominato “TASI – tributo per i servizi indivisibili per altri fabbricati – art. 1, c. 639, L. n. 147/2013 e succ. modif.”
Ravvedimento: le sanzioni e gli interessi sono versati unitamente all’imposta.
Versamento dei tributi dovuti a seguito dell’attività di controllo:
- “3962” denominato “TASI - tributo per i servizi indivisibili - art. 1, c. 639, L. n. 147/2013 e succ. modif. – INTERESSI”
- “3963” denominato “TASI - tributo per i servizi indivisibili - art. 1, c. 639, L. n. 147/2013 e succ. modif. – SANZIONI”
Modalità di compilazione del modello F24:
In sede di compilazione del modello F24 i suddetti codici tributo sono esposti nella “SEZIONE IMU E ALTRI TRIBUTI LOCALI” in corrispondenza delle somme indicate esclusivamente nella colonna “importi a debito versati” con le seguenti indicazioni:
- nello spazio “codice ente/codice comune”, indicare il codice catastale del Comune nel cui territorio sono situati gli immobili
- nello spazio “Ravv.”, barrare se il pagamento si riferisce al ravvedimento
- nello spazio “Acc”, barrare se il pagamento si riferisce all’acconto
- nello spazio “Saldo”, barrare se il pagamento si riferisce al saldo. Se il pagamento è effettuato in unica soluzione per acconto e saldo, barrare entrambe le caselle
- nello spazio “Numero immobili”, indicare il numero degli immobili (massimo 3 cifre)
- nello spazio “Anno di riferimento”, indicare l’anno d’imposta cui si riferisce il pagamento. Nel caso in cui sia barrato lo spazio “Ravv.” ndicare l’anno in cui l’imposta avrebbe dovuto essere versata.
Si ricorda che...
TASI
Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale come definita ai fini dell'imposta municipale propria, di aree scoperte nonché di quelle edificabili, a qualsiasi uso adibiti.
La base imponibile è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 13 del Dl 201 del 6 dicembre 2011.
Sono escluse dalla TASI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali imponibili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non sianodetenute o occupate in via esclusiva.
In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria
In caso di locazione finanziaria, la TASI è dovuta dal locatario a decorrere dalla data della stipulazione e per tutta la durata del contratto;
In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI e' dovuta soltanto
dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà usufrutto, uso, abitazione e superficie.
L'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille ma il singolo comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento.
La norma prevede che la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014, l'aliquota massima non puo' eccedere il 2,5 per mille.