Fisco

Monitoraggio fiscale: la soglia delle comunicazioni di trasferimenti da e verso l'estero si alza a 15 mila euro


In data 24 aprile 2014 è stato pubblicato il Comunicato dell'Agenzia delle entrate, relativo alle novità riguardanti il monitoraggio fiscale delle operazioni da e verso l'estero a partire dal 2014.

L'articolo 1 del Dl 167/1990, come sostituito dall'articolo 9, comma 1, lettera a) della Legge 97/2013, prevede che gli intermediari finanziari che intervengano in trasferimenti da e verso l'estero con mezzi di pagamento, quali denaro contante, assegni bancari e postali, assegni circolari, assimilabili o equiparabili, vaglia postali, ordini di accreditamento o di pagamento, carte di credito, polizze assicurative trasferibili, polizze di pegno e ogni altro strumento a disposizione che permetta di trasferire, movimentare o acquisire, anche per via telematica, fondi, valori o disponibilità finanziarie, sono tenuti a trasmettere apposita comunicazione all'amministrazione finanziaria.

Ai sensi della normativa antiriclaggio ed in particolare agli obblighi sull'adeguata verifica della clientela, ai sensi dell'art.36, comma 2, lettera b) del DLgs 231/2007la comunicazione di cui sopra sarà obbligatoria per le operazioni effettuate a partire dal 2014:

  • di importo unitario o frammentato (operazioni collegate fra loro) pari o superiore ai 15 mila euro, effettuati anche tramite la movimentazione di conti correnti
  • eseguito a favore o per conto di persone fisiche, enti non commerciali, società semplici ed associazioni equiparate 

Con il provvedimento del 24 aprile, infatti, l'amministrazione finanziaria ha definito le nuove causali da inserire nella comunicazione, nonchè gli elementi informativi da inserire in merito ai trasferimenti. Gli operatori finanziari tenuti all'adempimento rimangono i soggetti previsti dall'art.11 commi 1 e 2 del DLgs 231/2007, i quali trasmetteranno la comunicazione annualmente e a partire dalle operazioni relative al 2014 per mezzo della nuova infrastruttura SID. Entro il 31 dicembre 2014 sarà disponibile il tracciato record ed entro il 31 marzo 2015 il software di comunicazione.

Le operazioni relative al 2013 continuano ad essere trasmesse ai sensi del provvedimento del 28 luglio 2013, ossia in relazione ai trasferimenti da e verso l'estero superiori ai 10.000 € entro il termine di presentazione della dichiarazione del sostituo d'imposta relativa al medesimo anno di riferimento della comunicazione.

Si ricorda che..

Ai sensi del D.L. n. 4 del 28 gennaio 2014 l’obbligo di monitoraggio non sussiste per i depositi e conti correnti bancari costituiti all’estero il cui valore massimo complessivo raggiunto nel corso del periodo d’imposta non sia superiore a 10.000 euro, mentre resta fermo l’obbligo di compilazione del quadro RW nel caso in cui sia dovuta l’IVAFE.

Le altre attività finanziarie e gli investimenti esteri rimangono soggetti all’obbligo di compilazione del quadro RW senza alcun limite o soglia.