Cassazione: sospeso il rimborso IVA in caso di indagini su fatture false
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell’Agenzia delle entrate avverso la sentenza emessa dalla Commissione tributaria regionale di Venezia che aveva ritenuto illegittimo l’ordine di sospensione del rimborso Iva in favore di imprenditore il cui procedimento penale per presunte false fatture era ancora nella fase delle indagini.
La Ctr di Venezia aveva stabilito l’illegittimità del blocco della restituzione dell’imposta indebitamente versata.
Secondo la Suprema Corte invece l'art.38-bis comma 3 del DPR 633/72, recante la disciplina relativa alla sospensione dei rimborsi Iva in presenza di illeciti penali, prevede la sospensione del rimborso in presenza di un “fumus circa l’insussistenza del diritto (al rimborso) ricavabile dalla esistenza di una constatazione da parte della polizia tributaria per fatti – come l’inesistenza soggettiva o oggettiva delle fatture – che farebbero perdere il diritto alla detrazione e che tale sospensione è applicabile anche quando il procedimento penale sia ancora nella fase delle indagini e non sia stato adottato un provvedimento giudiziario”.
La sospensione del rimborso ai sensi dell’art. 38 bis comma 3 del Dpr 633/72 risulta applicabile quando vi è la constatazione di un reato, e dunque anche quando l'attività investigativa sia in corso.
La Corte evidenzia la sostanziale differenza applicativa tra la norma dell’art. 38 bis del Dpr 633/72 rispetto alla previsione contenuta nell'art. 23 D.lgs. 472/1997. Quest’ultima norma, in tema di violazioni amministrative, colloca il provvedimento di sospensione al momento conclusivo dell'attività di controllo dell’amministrazione finanziaria, quando la stessa ha formalizzato le sue determinazioni in un atto tipico di cui la parte deve essere informata.
La sentenza impugnata appare “viziata per violazione di legge in relazione all’ambito di applicazione dell’articolo 38 bis comma 3 del Dpr 633/72, poiché ha richiamato nella motivazione i presupposti applicativi dettati dall’articolo 23 D.lgs 472/1997 e perché ha ritenuto che fosse un rifiuto implicito senza termine e che fosse intervenuta l’abolitio criminis in ordine al reato di utilizzo di fatture per operazioni inesistenti”.