Fisco

Cassazione: la plusvalenza da cessione di terreno edificabile è imponibile


Nel caso di specie l'Agenzia delle Entrate aveva spiccato un avviso di accertamento Irpef con il quale il prezzo di vendita di un terreno edificabile ceduto dalla contribuente veniva fissato, ai fini della determinazione della plusvalenza soggetta all’imposta sui redditi, nell’importo (maggiore di quello dichiarato nell’atto di cessione) corrispondente a quello accertato ai fini dell’imposta di registro con un avviso di accertamento giudizialmente confermato all’esito dell’impugnativa del cessionario.

La Commissione tributaria provinciale, confermando il verdetto della Commissione tributaria regionale, annulla l'avviso di accertamento sostenendo che "in primo luogo la plusvalenza derivante dalla cessione di un bene immobile non può essere valutata anche ai fini Irpef con gli stessi parametri di determinazione del valore ai fini dell'imposta di registro, in secondo luogo, che l’acquiescenza del compratore all'accertamento del valore del terreno effettuato dall'Ufficio ai fini dell'imposta di registro non può in alcun modo pregiudicare il venditore nel giudizio sulla determinazione della plusvalenza ritratta dalla vendita del terreno stesso".

L'Agenzia delle Entrate ricorre per Cassazione, la quale ribalta il verdetto. Secondo i giudici di legittimità "i principi relativi alla determinazione del valore di un bene che viene trasferito sono diversi a seconda dell’imposta che si deve applicare, sicché quando si discute di imposta di registro si ha riguardo al valore di mercato del bene, mentre quando si discute di una plusvalenza realizzata nell’ambito di un’impresa occorre verificare la differenza realizzata tra il prezzo di acquisto e il prezzo di cessione". Ma esiste  una presunzione semplice, superabile dalla prova contraria eventualmente offerta dal contribuente, di conformità tra il valore di mercato definitivamente accertato ai fini dell’imposta di registro e il prezzo incassato per la vendita, sul quale calcolare la plusvalenza imponibile ai fini dell’imposta sui redditi.

In conclusione quindi Il fisco può recuperare a tassazione la plusvalenza derivante dalla cessione di un terreno edificabile anche senza verifiche sul conto corrente bancario.