Fisco

Agenzia delle entrate: decadenza regime fiscale piani urbanistici particolareggiati


La questione posta all'attenzione dell'Agenzia delle entrate, contenuta nella risuluzione 37/E del 9 aprile 2014, riguarda l'eventuale irrogazione di sanzioni nelle ipotesi di decadenza dal regime fiscale agevolato dei piani urbanistici particolareggiati sotto riportate:

  1. mancata utilizzazione edificatoria dei terreni nei cinque anni successivi alla registrazione dell'atto di acquisto
  2. alienazione dell'immobile prima del termine quinquennale

L'art. 1, comma 25 della Legge 24 dicembre 2007, n. 244 (e successive modificazione) ha inserito all'art. 1 della Tariffa, parte I, del Dpr 131 del 26 aprile 1986,  un regime fiscale agevolato in base al quale il trasferimento di immobili compresi in piani urbanistici particolareggiati diretti all'attuazione di programmi di edilizia residenziale, sono assoggettati all'imposta di registro dell'1 per cento a condizione che l'intervento cui è finalizzato il trasferimento sia completato entro cinque anni. Si precisa che il termine è stato prorogato di ulteriori sei anni dall'art. 6, comma 6, del D.L. n.102 del 2013, per complessivi 11 anni.

1. Ipotesi di decadenza per decorso del termine

L'Ufficio territoriale effettua, con l'ausilio della procedura Campione Unico in cui vanno iscritti gli atti che fruiscono di agevolazioni, un'attività di controllo per appurare il completamento edificatorio.

Nessun obbligo di denuncia ex art. 19 del Dpr  131/1986 può, quindi, essere imposto al contribuente che, pur avendo acquistato con aliquota agevolata, non completi l'edificazione nel termine di undici anni.


2. Ipotesi di decadenza alienazione dell'immobile prima del termine dell'edificazione negli undici anni previsti

In tal caso, la presentazione dell'atto di trasferimento dell'immobile per la registrazione ad un Ufficio territoriale, consente all'Amministrazione finanziaria di venire a conoscenza dell'evento che determina la decadenza dall'agevolazione;

Anche in questa ipotesi, quindi, nessun obbligo di denuncia ex art. 19 del Dpr 131/1986 può essere imposto al contribuente.

Conclusione

In entrambe le ipotesi di decadenza dall'agevolazione l'Ufficio deve:

  • liquidare l'imposta complementare (differenza fra l'aliquota ordinaria e quella agevolata già versata dal contribuente)
  • con applicazione degli interessi di mora 
  • far data dalla registrazione dell'atto di acquisto del terreno edificabile inserito in piano urbanistico particolareggiato. 

Applicazione sanzione: essendo escluso per entrambe le ipotesi di decadenza l'obbligo di presentazione della denuncia prevista dall'art. 19 del Dpr n. 131 del 1986, l'Agenzia delle entrate precisa che non trova applicazione la relativa sanzione amministrativa di cui all'art. 69 dello stesso decreto

Termine di decadenza attività accertamento: 'ai sensi dell'art. 76, comma 2, lettera a) del Dpr 131/86,  l'Ufficio dell'Agenzia delle entrate notifica l'avviso di liquidazione entro tre anni

  • dal decorso del termine di undici anni dall'acquisto senza che il contribuente abbia soddisfatto la condizione di ultimare l'edificazione di unità abitative; 
  • dalla registrazione dell'atto di trasferimento dell'immobile.

Attenzione che...

La norma contenente l'agevolazione in oggetto risulta soppressa dal 1° gennaio 2014 insieme a "tutte le esenzioni ed agevolazioni tributarie", ancorché previste da leggi speciali.