Fisco

Risoluzione 45/E 2014: istituzione dei codici tributo TARI (tassa rifiuti)


L’articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni, ha istituito l'Imposta unica comunale IUC.

Essa si basa su due presupposti impositivi:

  • uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore
  • altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali

La IUC si compone:

  • imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali
  • tributo per i servizi indivisibili (TASI), componente riferita ai servizi, carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile
  • tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore

Il comma 668 della legge di stabilità 2014 stabilisce che “I comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono, con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, prevedere l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo della TARI”.

Il comma 688 del medesimo articolo dispone che il versamento della TARI e della tariffa è effettuato anche secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 241 del 9 luglio 1997.

La risoluzione 45/E del 24 aprile 2014, per consentire il versamento, tramite modello F24, della tassa sui rifiuti (TARI) e della tariffa di cui ai citati commi 639 e 668, ridetermina i codici tributo precedenti (“3944”, “3950”,“3945”, “3946”, “3951”, “3952”, istituiti con la risoluzione 27 maggio 2013, n. 37/E), nel modo seguente: 

    • 3944” denominato “ TARI - tassa sui rifiuti - art. 1, c. 639, L. n. 147/2013 - TARES –art. 14 DL n. 201/2011 ” 
    • 3950” denominato “TARIFFA - art. 1, c. 668, L. n. 147/2013- art. 14, c. 29 DL n. 201/2011 ” 
    • 3945” denominato “ TARI - tassa sui rifiuti - art. 1, c. 639, L. n. 147/2013 - TARES - art. 14 DL n. 201/2011. – INTERESSI” 
    • 3946” denominato “ TARI – tassa sui rifiuti - art. 1, c. 639, L. n. 147/2013- TARES – art. 14 DL n. 201/2011 -SANZIONI” 
    • 3951” denominato “TARIFFA - art. 1, c. 668, L. n. 147/2013 - art. 14, c. 29 DL n. 201/2011- INTERESSI ” 
    • 3952” denominato “TARIFFA - art. 1, c. 668, L. n. 147/2013 - art. 14, c. 29 DL n. 201/2011 - SANZIONI”

Si ricorda che...

TARI (commi da 639 a 668 della Legge 147/2013)

Il presupposto della tassa sui rifiuti è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.

Sono escluse dalla TARI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.

In caso di pluralita' di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.

In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TARI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie.

Per l'applicazione della TARI si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti. Relativamente all'attività di accertamento, il comune, per le unità immobiliari iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile alla TARI quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al DPR 138 del 23 marzo 1998.

Viene lasciata al singolo comune la facoltà di introdurre, nel rispetto del principio «chi inquina paga»,(articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,del 19 novembre 2008), coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa per commisurare la tariffa TARI alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonche' al costo del servizio sui rifiuti. 

Il comma 659 prevede la facoltà per il singolo Comune di deliberare delle riduzioni ed esenzioni nel caso di:

  • abitazioni con unico occupante
  • abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo
  • locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente
  • abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero
  • fabbricati rurali ad uso abitativo