Economia aziendale

Omesso versamento IVA: responsabile l'amministratore subentrato


La Corte di cassazione ribadisce che "colui che subentra nella carica di amministratore di una società si espone a tutte le conseguenze che possono derivare dalle pregresse inadempienze".

L’amministratore che subentra nella carica di amministratire legale rappresentante della società in un momento successivo all’incasso dell’imposta sul valore aggiunto, è comunque responsabile per il suo mancato versamento.

Il ricorrente aveva portato all'attenzione dei giudici:

  • il fatto che l’Iva fosse stata incassata da altri soggetti prima del suo subentro in qualità di amministratore 
  • che la società non avesse la necessaria liquidità per fare fronte al versamento dell'IVA dovuta

La Corte di Cassazione ricorda inoltre che l’amministratore, prima di assumere la carica, avrebbe dovuto:

  • effettuare una minima verifica della contabilità, dei bilanci e delle dichiarazioni dei redditi
  • raccogliere dal momento del subentro in poi le liquidità necessarie per il pagamento alla fine del periodo di imposta successivo.

Nemmeno la scelta di destinare le risorse a disposizione per il pagamento di debiti diversi da quelli nei confronti dell’Erario non può essere considerata un elemento sufficiente per sollevare l’amministratore dalla responsabilità poiché, ponendo in essere tale comportamento, egli "accetta il rischio di non poter versare l’Iva nel termine penalmente rilevante".

Infine, viene ribadito dalla Suprema Corte che lo stato d’insolvenza "non si può configurare come una scriminante in materia di omesso versamento dei tributi erariali", soprattutto nel caso dell’imposta sul valore aggiunto (tributo incassato e accantonato per il pagamento entro i termini stabiliti per legge).