Risoluzione 47/E 2014: codici tributo F24 versamento TASI e TARI enti pubblici
La risoluzione 47/E del 24 aprile 2014 ha istituito i codici tributo, utilizzabili dagli enti pubblici tramite il modello F24 EP, per il versamento dei tributi TASI e TARI istituiti dall'articolo 1 comma 639 della legge 147 del 2013 (IUC)
Tasi
Codici tributo istituiti:
- “374E” denominato “TASI - tributo per i servizi indivisibili per fabbricati rurali ad uso strumentale - art. 1, c. 639, L. n. 147/2013 e succ. modif.”
- “375E” denominato “TASI - tributo per i servizi indivisibili per le aree fabbricabili - art. 1, c. 639, L. n. 147/2013 e succ. modif.”
- “376E” denominato “TASI - tributo per i servizi indivisibili per altri fabbricati - art. 1, c. 639, L. n. 147/2013 e succ. modif.”
Ravvedimento: le sanzioni e gli interessi sono versati unitamente all’imposta.
Versamento dei tributi dovuti a seguito dell’attività di controllo:
- "377E” denominato “TASI - tributo per i servizi indivisibili - art. 1, c. 639, L. n. 147/2013 e succ. modif. - INTERESSI”
- “378E” denominato “TASI - tributo per i servizi indivisibili - art. 1, c. 639, L. n. 147/2013 e succ. modif. - SANZIONI”.
Modalità di compilazione del modello F24:
In sede di compilazione del modello F24 EP i suddetti codici tributo sono esposti nella sezione “IMU-TASI” (valore G) con l'indicazione:
- nel campo “codice”, del codice catastale del comune nel cui territorio sono situati gli immobili
- nel campo“estremi identificativi”, nessun valore
- nel campo “riferimento A” (composto da sei caratteri), nel primo carattere, di un valore a scelta tra “A” (acconto), “S” (saldo), “U” (unica soluzione); nel secondo carattere, di un valore a scelta tra “R” (ravvedimento) oppure “N” (no ravvedimento); nel terzo carattere, di un valore a scelta tra “V” (immobili variati) oppure “N” (immobili non variati); dal quarto al sesto carattere, del numero degli immobili, da 001 a 999
- nel campo “riferimento B”, dell’anno d’imposta cui si riferisce il versamento, nel formato “AAAA”
Tari
Sono stati ridenominati i codici tributo “365E”, “368E”, “366E”, “367E”, “369E” e “370E”, nel modo seguente:
- “365E” - denominato “TARI - tassa sui rifiuti - art. 1, c. 639, L. n. 147/2013 – TARES - art. 14 DL. n. 201/2011”;
- “368E” - denominato “TARIFFA - art. 1, c. 668, L. n. 147/2013 - art. 14, c. 29, DL. n. 201/2011”;
- “366E” - denominato “TARI - tassa sui rifiuti - art. 1, c. 639, L. n. 147/2013 - TARES - art. 14 DL. n. 201/2011 - INTERESSI”;
- “367E” - denominato “TARI - tassa sui rifiuti - art. 1, c. 639, L. n. 147/2013 - TARES - art. 14 DL. n. 201/2011 - SANZIONI”;
- “369E” - denominato “TARIFFA - art. 1, c. 668, L. n. 147/2013 - art. 14, c. 29 DL. n. 201/2011 - INTERESSI”;
- “370E” - denominato “TARIFFA - art. 1, c. 668, L. n. 147/2013 - art. 14, c. 29 DL. n. 201/2011 - SANZIONI”.
Tali codici possono essere utilizzati anche per il versamento dei tributi dovuti a seguito dell’attività di controllo.
Modalità di compilazione del modello F24:
In sede di compilazione del modello F24 EP, i suddetti codici tributo sono esposti nella sezione “TARES-TARI” (valore 5), con l’indicazione:
- nel campo “codice”, del codice catastale del Comune nel cui territorio sono situati gli immobili
- nel campo “estremi identificativi”, nessun valore
- - nel campo “riferimento A” (composto da sei caratteri), nei primi due caratteri, di un valore a scelta tra “RA” (versamento a titolo di ravvedimento) e “00” (versamento ordinario); nei successivi quattro caratteri, dell’anno di riferimento, nel formato “AAAA”
- nel campo “riferimento B” (composto da sei caratteri), nei primi due caratteri, del numero di rata in pagamento, nel formato “NN”, nei successivi due caratteri, del numero di rate totali, nel formato “RR”. In caso di pagamento in un’unica soluzione, tale campo, per i primi quattro caratteri, è valorizzato con “0101”, per gli ultimi due caratteri, è valorizzato da 01 a 99 in base al numero degli immobili a cui si riferisce il versamento.