Cassazione: IVA e preliminare di vendita
Nel caso di specie l'Agenzia delle Entrate aveva spiccato, nei confronti di una società, avviso di accertamento per recuperare l'IVA sul preliminare di vendita di un fabbricato in corso di costruzione; la società aveva presentato ricorso lamentando che tale vendita era soggetta alla condizione sospensiva dell’ottenimento della concessione e, poiché tale condizione non si era verificata, la ricorrente si era trovata costretta ad annullare la vendita con conseguente emissione di nota di credito a storno totale dell’imponibile e dell’IVA indicati nella fattura di vendita.
La commissione tributaria ha accolto le difese della società sostenendo che il contratto preliminare di trasferimento dell'immobile aveva perso efficacia e che, pertanto, era lecito l’operato della contribuente che aveva legittimamente operato a norma dell’art. 26 DPR n.633/72 poiché nel caso di specie "il contratto preliminare di cessione aveva perso efficacia in quanto non si era verificata la condizione cui era sottoposta".
Ma l’Agenzia delle Entrate presenta ricorso in Cassazione sostenendo che il contratto preliminare, redatto con una scrittura privata, non aveva data certa poiché non era stato registrato e quindi non era opponibile al fisco. Per di più, per il principio di simmetria, anche il contratto di risoluzione per mancato avveramento della condizione sospensiva avrebbe dovuto avere la stessa forma del preliminare. Se ne doveva pertanto dedurre la totale inopponibilità al fisco anche se l'evento non si è realmente avverato.
La Corte di Cassazione accoglie il ricorso proposto e inoltre afferma che "è onere del contribuente provare la ricorrenza dei presupposti di cui all’articolo 26 del D.P.R. n. 633/1972, per accedere al regime di variazione in diminuzione dell’imposta, attraverso la corretta e completa registrazione delle operazioni che consenta di palesare inequivocabilmente la corrispondenza tra le operazioni - nel caso in esame la stipula di un contratto preliminare di cessione di beni immobili sottoposto a condizione sospensiva - e gli eventi successivi conseguenti al dedotto mancato verificarsi della condizione sospensiva - ;quando tale onere probatorio non possa essere assolto attraverso l’esame delle registrazioni, il contribuente potrà provarlo nel rispetto dei principi generali in ordine alla prova e segnatamente, nel caso in esame, dell’art.2704 cc in ragione del quale non può ritenersi opponibile alla Amministrazione Finanziaria una scrittura privata priva di sottoscrizione autenticata in data certa".