Sanzione per omessa dichiarazione di cessazione attività: il nuovo codice tributo
In data 3 aprile 2014 è stata pubblicata sul sito dell'Agenzia delle entrate la Risoluzione 35/E, con cui è stato istituito il codice tributo per il versamento della sanzione connessa all'omessa dichiarazione di cessazione attività.
L'art. 35 del DPR 633/1972, infatti, prevede che il contribuente abbia 30 giorni per comunicare la cessazione della propria attività all'amministrazione finanziaria, termine che decorre dalla data di ultimazione delle operazioni relative alla liquidazione dell'azienda.
Nel caso in cui l'Agenzia delle entrate individui l'omissione dell'adempimento obbligatorio (comma 15-quinquies del medesimo articolo) ne fa comunicazione al soggetto interessato. Il contribuente ha nuovamente 30 giorni, dalla data di ricezione della comunicazione, per presentare eventuali elementi non considerati o presentare valutazioni rilevanti ed evitare la cessazione d'ufficio della partita Iva.
Nell'eventualità che le valutazioni presentate non vengano accolte, la normativa prevede una sanzione per omessa dichiarazione di cessazione attività (da 516 € a 2.065 €) da iscrivere a ruolo a titolo definitivo, a meno che il contribuente provveda a pagare la somma dovuta entro 30 giorni, ridotta, in questo caso, ad un terzo del minimo (516/3 = 172 €). La partita Iva viene, dunque, cessata d'ufficio.
La Risoluzione va ad annullare i codici tributo 8007 e 8110 ed istituitsce il codice tributo:
- "8120" - "Sanzione per omessa presentazione della dichiarazione di cessazione attività a seguito della comunicazione di cui all'art.35, c.15-quinquies del DPR 633/1972"
Il versamento può essere effettuato tramite:
- modello F24 (allegato alla comunicazione di cessazione d'ufficio della partita Iva);
- modello F24 Versamenti con Elementi Identificativi (nel campo "tipo" occorre inserire la lettera R)
- modello F24 Enti pubblici
Si ricorda che..
La dichiarazione di cessazione attività può essere presentata, compilando gli appositi modelli:
- in forma cartacea presso gli uffici locali dell'Agenzia delle entrate oppure ad un ufficio provinciale dell'imposta sul valore aggiunto della medesima Agenzia;
- per via telematica direttamente, o tramite intermediari abilitati, con gli appositi software messi a disposizione dall'Agenzia.
I modelli sono:
- AA7/10: Apertura, variazione e chiusura soggetti diversi da persone fisiche
- AA9/11: Apertura, variazione e chiusura persone fisiche