Indennità mobilità disoccupazione speciale edilizia: regime transitorio
La circolare n. 2 del 7 gennaio 2013 riassume le novità normative e le istruzioni operative per il periodo di transizione che va dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2016 secondo quanto previsto dalla Legge n. 92 del 28 giugno 2012 che ha riformato il mercato del lavoro dettando nuove norme in materia di mercato del lavoro e di ammortizzatori sociali attraverso l’introduzione delle indennità di disoccupazione (ASpI) e della mini ASpI, ed ha abrogato, a partire dal 1° gennaio 2017, l’indennità di mobilità ordinaria e i trattamenti speciali di disoccupazione per l’edilizia previsti dalle leggi n. 451/1994, n. 427/1975 e n. 223/1991.
La legge in esame ha abrogato i seguenti trattamenti a partire dal 1 gennaio 2017:
- indennità di mobilità ordinaria
- trattamento speciale di disoccupazione per l’edilizia di cui al Decreto Legge 16 maggio 1994, n. 299
- trattamento speciale di disoccupazione per l’edilizia di cui agli artt. da 9 a 19 della Legge 6 agosto 1975, n. 427
Ecco riassunte, per ciascuna delle prestazioni sopra elencate, le novità normative e le istruzioni operative durante il periodo di transizione 1 gennaio 2013 – 31 dicembre 2016.
Indennità di mobilità ordinaria
L’articolo 2, comma 71 della Legge di Riforma dispone l’abrogazione, a decorrere dal 1 gennaio 2017, degli articoli da 6 a 9 della legge 23 luglio 1991 n. 223 che disciplinano rispettivamente:
- la lista di mobilità, l’indennità di mobilità
- il collocamento dei lavoratori in mobilità
- la cancellazione del lavoratore dalle liste di mobilità
Pertanto, i lavoratori licenziati a far data dal 31 dicembre 2016 non potranno più essere collocati in mobilità ordinaria, in quanto l’iscrizione nelle liste decorre dall’ 1 gennaio 2017, giorno successivo alla data di licenziamento.I suddetti lavoratori, quindi, potranno beneficiare a tale data, ricorrendone i requisiti, esclusivamente dell’indennità di disoccupazione (ASpI) o della mini AspI, ancorché provenienti da una procedura di licenziamento collettivo.
Ipotesi di decadenza dalla prestazione
L’articolo 4 della Legge di Riforma indica i seguenti motivi di decadenza dall’indennità di mobilità nonché da indennità o sussidi la cui corresponsione è collegata allo stato di disoccupazione o inoccupazione, per i lavoratori che:
- rifiutino di partecipare a iniziative di politiche attive di lavoro proposte dai centri per l’impiego o non vi partecipino regolarmente senza un giustificato motivo
- non accettino un’offerta di lavoro con inquadramento in un livello retributivo superiore almeno del 20 per cento rispetto all’importo lordo dell’indennità cui hanno diritto
Trattamento speciale di disoccupazione per l’edilizia di cui alla Legge n. 427 del 1975
La legge di riforma prevede l’introduzione, dal 1 gennaio 2013, dell’indennità di disoccupazione Aspi e mini Aspi e all’art. 2 comma 71 lettera g) l’abrogazione, dal 1 gennaio 2017, del trattamento speciale dell’edilizia di cui agli articoli da 9 a 19 della legge 6 agosto 1975, n. 427.
Ai fini di una corretta gestione di tale trattamento di disoccupazione speciale durante il periodo transitorio, l’importo e la durata della prestazione di disoccupazione speciale è sempre meno favorevole delle indennità collegate all’Aspi, introdotte dall’art. 2 della legge di riforma.
Durante il periodo transitorio (1 gennaio 2013 al 31 dicembre 2016) il lavoratore licenziato dell’edilizia, in possesso dei requisiti di cui alla legge n. 427 del 1975, può presentare in alternativa alla domanda di disoccupazione speciale una domanda di miniAspi.
Allo stesso tempo, il lavoratore licenziato, che sia in possesso del requisito soggettivo delle 52 settimane di contribuzione, può presentare alternativamente la domanda di disoccupazione speciale in argomento o la domanda di indennità di disoccupazione Aspi.
Trattamento speciale di disoccupazione per l’edilizia di cui alla Legge n. 223 del 1991
Per il trattamento speciale per l’edilizia ex articolo 11, comma 2 della legge n. 223 del 1991 è stata prevista l’abrogazione a partire dal 1 gennaio 2017 dall’art. 2, comma 71, lett.c) della legge di riforma come sostituito dall’articolo unico, comma 250, lett. h) della legge di stabilità 24 dicembre 2012 n. 228.
Le domande della prestazione in parola, identificate nella procedura di pagamento con la numerazione domanda di tipo “7”, con codice “motivo cessazione 80”, potranno essere lavorate per gli eventi di licenziamento intervenuti entro la data 30 dicembre 2016.
Le domande di trattamento speciale per l’edilizia in esame con data di licenziamento 31dicembre 2016 non dovranno più essere gestite in quanto la norma sarà abrogata con effetto dal 1 gennaio 2017.
Il provvedimento in oggetto precisa, inoltre, che per il suddetto trattamento valgono le valutazioni già formulate nei paragrafi precedenti relativi alla dichiarazione di immediata disponibilità (DID) e decadenza.