Fisco

Bonus 80 euro: i chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate


L' Agenzia delle Entrate ha pubblicato la Circolare n.8/E del 28 aprile 2014 avente ad oggetto la riduzione del cuneo fiscale per lavoratori dipendenti e assimilati (Art. 1 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66). 

L’articolo di cui sopra riconosce un credito ai titolari di reddito di lavoro dipendente e di taluni redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, la cui imposta lorda, determinata su detti redditi, sia di ammontare superiore alle detrazioni da lavoro loro spettanti.

Il bonus sarà pagato con lo stipendio che arriverà a fine maggio; solo nella particolare ipotesi in cui ciò non sia possibile per ragioni esclusivamente tecniche legate alle procedure di pagamento delle retribuzioni i sostituti riconosceranno il credito a partire dalle retribuzioni erogate nel successivo mese di giugno", ferma restando la ripartizione dell'intero credito spettante tra tutte le retribuzioni di quest'anno.

Soggetti beneficiari 

L’articolo 1-bis dell’art. 13 del TUIR, introdotto dall’articolo 1 del decreto, prevede che “Qualora l’imposta lorda determinata sui redditi di cui agli articoli 49, con esclusione di quelli indicati nel comma 2, lettera a), e 50, comma 1, lettere a), b), c), c-bis), d), h-bis) e l), sia di importo superiore a quello della detrazione spettante, è riconosciuto un credito, che non concorre alla formazione del reddito, di importo pari:

  1. a 640 euro, se il reddito complessivo non è superiore a 24.000 euro; 
  2. a 640 euro, se il reddito complessivo è superiore a 24.000 euro ma non a 26.000 euro. Il credito spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di 26.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l’importo di 2.000 euro.

La circolare precisa che "il reddito complessivo va assunto al netto del reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e delle relative pertinenze".

Anche le collaboratrici domestiche regolarmente assunte potranno chiedere il bonus nella dichiarazione dei redditi 2015 e decidere se utilizzarlo in compensazione delle imposte da pagare o chiederne il rimborso.

Modalità di determinazione del credito

I sostituti d’imposta devono effettuare le verifiche di spettanza del credito e del relativo importo in base al reddito previsionale e alle detrazioni riferiti alle somme e valori che il sostituto corrisponderà durante l’anno, nonché in base ai dati di cui i sostituti d’imposta entrano in possesso, ad esempio, per effetto di comunicazioni da parte del lavoratore, relative ai redditi rivenienti da altri rapporti di lavoro intercorsi nell’anno 2014.

Il credito “è rapportato al periodo di lavoro nell’anno”. Per tale ragione, ove ricorrano i presupposti per fruirne, il credito di euro 640, o il minore importo spettante per effetto della riduzione prevista per i titolari di reddito complessivo superiore a euro 24.000 ma non a euro 26.000, deve essere rapportato in relazione alla durata, eventualmente inferiore all’anno, del rapporto di lavoro, considerando il numero di giorni lavorati nell’anno.

Contribuenti senza sostituto d'imposta 

I soggetti titolari nel corso dell’anno 2014 di redditi di lavoro dipendente e dei redditi assimilati le cui remunerazioni sono erogate da un soggetto che non è sostituto di imposta, tenuto al riconoscimento del credito in via automatica, possono richiedere il credito nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta 2014, secondo modalità che saranno specificate nei modelli delle dichiarazioni dei redditi, e, conseguentemente, utilizzarlo in compensazione ovvero richiederlo a rimborso. 

La possibilità di richiedere il credito nella dichiarazione dei redditi si applica anche ai contribuenti per i quali il credito in commento, spettante per l’anno d’imposta 2014, non sia stato riconosciuto, in tutto o in parte, dai sostituti d'imposta ad esempio perché relativo a un rapporto di lavoro cessato prima del mese di maggio.

Il credito non spettante - I sostituti d’imposta devono riconoscere in via automatica il credito in base alle informazioni in loro possesso, i contribuenti che  non hanno i presupposti per il riconoscimento del beneficio, ad esempio perché titolari di un reddito complessivo superiore a euro 26.000 derivante da redditi diversi da quelli erogati dal sostituto d’imposta, sono tenuti a darne comunicazione al sostituto d’imposta il quale potrà recuperare il credito eventualmente erogato dagli emolumenti corrisposti nei periodi di paga successivi a quello nel quale è resa la comunicazione e, comunque, entro i termini di effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno o di fine rapporto.

La rilevanza del credito - Il credito “non concorre alla formazione del reddito” e, quindi, le somme incassate a tale titolo non sono imponibili ai fini delle imposte sui redditi, comprese le relative addizionali regionale e comunale. Non costituendo retribuzione per il percettore, i crediti non incidono sul calcolo dell’imposta regionale sulle attività produttive dei soggetti eroganti.