Fisco

Risoluzione 44/E 2014: istituzione codici tributo rateazione plusvalenze "exit tax"


Con la risoluzione 44/E del 24 aprile 2014 l'Agenzia delle entrate ha istituito i codici tributo per il versamento delle imposte sui redditi rateizzate dovute sulle plusvalenze "latenti" calcolate sulla differenza tra il valore normale dei beni aziendali e il relativo costo fiscalmente riconosciuto

Nel testo della risoluzione si ricorda che l’articolo 166, comma 1, del Testo unico delle imposte sui redditi (Dpr 917 del 22 dicembre 1986 TUIR) disciplina il trasferimento all’estero della residenza dei soggetti che esercitano imprese commerciali, prevedendo che "esso costituisce realizzo, al valore normale, dei componenti dell’azienda o del complesso aziendale, salvo che gli stessi non siano confluiti in una stabile organizzazione situata nel territorio dello Stato".

La disciplina contenuta nell'articolo 166 è stata modificata dall'articolo 91 del Dl 1 del 24 gennaio 2012.

Comma 2-quater dell'articolo 166 dispone che:

“I soggetti che trasferiscono la residenza, ai fini delle imposte sui redditi, in Stati appartenenti all'Unione europea ovvero in Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo inclusi nella lista di cui al decreto emanato ai sensi dell'articolo 168-bis, comma 1, con i quali l'Italia abbia stipulato un accordo sulla reciproca assistenza in materia di riscossione dei crediti tributari comparabile a quella assicurata dalla direttiva 2010/24/UE del Consiglio, del 16 marzo 2010, in alternativa a quanto stabilito al comma 1, possono richiedere la sospensione degli effetti del realizzo ivi previsto in conformità ai principi sanciti dalla sentenza 29 novembre 2011, causa C-371-10, National Grid Indus BV”.

Il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 2 agosto 2013, definisce le modalità di attuazione delle disposizioni citate prevede la possibilità di rateizzare le imposte sui redditi dovute sulle plusvalenze, maggiorate degli interessi nella misura prevista dall'art. 20 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

Per consentire il versamento, tramite modello F24, delle imposte rateizzate sulle plusvalenze da exit-tax, si istituiscono i seguenti codici tributo:

  • 4049” denominato “Imposta rateizzata sulla plusvalenza da exit-tax di cui all’articolo 166 del TUIR - IRPEF”
  • 2026” denominato “Imposta rateizzata sulla plusvalenza da exit-tax di cui all’articolo 166 del TUIR - IRES”
  • 2027” denominato “Imposta rateizzata sulla plusvalenza da exit-tax di cui all’articolo. 166 del TUIR – Maggiorazione IRES - Società di comodo”
  • 2028” denominato “Imposta rateizzata sulla plusvalenza da exit-tax di cui all’articolo 166 del TUIR – Addizionale IRES - settore petrolifero e gas”
  • 2030” denominato “Imposta rateizzata sulla plusvalenza da exit-tax di cui all’articolo 166 del TUIR – Addizionale IRES - enti creditizi, finanziari e assicurativi”. 

I codici tributi sopra elencati andranno indicati nella sezione ERARIO del modello F24 con esposizione dell'importo a debito e dell'anno di riferimento

Si ricorda che...

"Exit tax"

  • Presupposto soggettivo: tutti i soggetti residenti che esercitano attività d’impresa e che detengono aziende o complessi aziendali
  • Presupposto oggettivo: trasferimento all’estero della residenza correlato alla perdita ai fini fiscali della residenza in Italia del soggetto trasferito.
  • Determinazione del valore normale: art. 9, commi 3 e 4 del D.P.R. 917 del 22 dicembre 1986
  • Determinazione del reddito: differenza tra il valore normale dei beni costituenti l’azienda trasferita e il loro costo fiscalmente riconosciuto concorre alla formazione del reddito di tale soggetto (è previsto per gli imprenditori individuali e per le società di persone che tali plusvalenze latenti possano essere assoggettate a tassazione separata, in alternativa al regime ordinario di tassazione, ai sensi dell’art. 17, comma 1 lett. g) e l) del DPR 917/1986)