Esiste una stabile organizzazione se gli affari sono svolti in Italia
Con la sentenza numero 17299 depositata in cancelleria il 18 aprile 2014, la Cassazione ribadisce un concetto ormai consolidato nell'orientamento della stessa corte, confermando il verificarsi del reato di cui all'articolo 5 del D.Lgs n. 74/2000, allorquando una società estera non presenti dichiarazione dei redditi in Italia, pur avendo una stabile organizzazione nel nostro Paese.
La fattispecie presa in esame dalla corte riguarda una società con sede nel principato di Monaco la cui attività era quella di promuovere, sul mercato russo e dell'Europa dell'est, la vendita di capi di abbigliamento per conto di note case di moda italiane. La corte ricorda che si configura il reato previsto dall'articolo 5 del citato d.Lgs, se la società di diritto estero abbia una stabile organizzazione in Italia, il che si verifica quando si svolgano in territorio nazionale la gestione amministrativa e la programmazione di tutti gli atti necessari affinché sia raggiunto il fine sociale, non rilevando il luogo di adempimento degli obblighi contrattuali e dell'espletamento dei servizi. In proposito la stessa sentenza stessa ricorda, tra gli altri precedenti, la sentenza Cass. Penale. sez.3 n.7080 del 24 gennaio 2012; Cass sez. 3 n.32091 del 21 febbraio 2013 e, infine, Cass. sez.3 n.29724 del 26 maggio 2010.
Si afferma che, nella fattispecie in esame, sia configurabile una stabile localizzazione in Italia in quanto, pur attenendo all'estero attività di ricerca dei clienti, è indiscutibile che l'attività principale, caratterizzante il rapporto di agenzia con i soggetti italiani, si svolgesse in Italia. I clienti infatti, una volta individuati, venivano accompagnati in Italia per mostrare loro, nel corso di apposite sfilate, i campioni di articoli in vendita e nel contempo veniva ad essi offerta assistenza nelle operazioni di definizione degli ordini di acquisto.
Ne consegue che il ruolo dell'ufficio di Monaco, dove si trovava la sede legale della società era del tutto secondario, configurandosi nello svolgimento di mera attività amministrativa di verifica della consegna della merce, effettuazione dei pagamenti, emissione delle fatture ed invio della documentazione commerciale.
Alla luce di ciò, si configura in Italia la presenza di una stabile organizzazione di un soggetto estero. Ne consegue che risulta configurabile in capo agli amministratori della società monegasca il concretizzarsi della fattispecie di reato di cui al citato articolo 5 del D.Lgs n.74/2000.
Infine, nella citata sentenza, si conferma l'obbligo, ai fini di determinare la soglia di punibilità, di tenere in considerazione i costi di gestione imputabile alla stabilizzazione italiana. Per quanto riguarda invece le imposte pagate all'estero ed idealmente riferibili al reddito prodotto dalla stabile organizzazione, la Cassazione ricorda che non spetta il cosiddetto Tax Credit in quanto tale istituto opera soltanto in presenza di regolare dichiarazione dei redditi presentata in Italia. Mancando questa cade anche il beneficio di cui all'articolo 165 del TUIR.