Lavoro

Jobs Act: particolarità sulle semplificazioni del DURC


In data 21 marzo 2014 la Fondazione Studi Consulenti del Lavoro ha pubblicato la Circolare n.5 al fine di fornire un'analisi dettagliata dei contenuti del Decreto 34/2014 (Jobs Act), con particolare riguardo alle novità relative alle modifiche contrattuali volte a favorire il rilancio dell'occupazione e al Durc (Documento unico di regolarità contributiva). Ripercorriamo gli aspetti tecnici salienti.

DURC - semplificazioni

Per una visione generale delle principali semplificazioni sul DURC apportate dal DL 34/2014 il rinvio è alla news "Jobs Act: semplificato il DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva)".

Alcuni approfondimenti...

L’art. 4 c.1 del DL 34/2014 prevede che : “chiunque abbia interesse” può richiedere, con modalità esclusivamente telematica, la verifica dei requisiti di regolarità e la previsione di una durata univoca della validità dello stesso per tutte le tipologie di richieste (120gg).

Nella circolare in oggetto sono rilevate due criticità:

  • la prima attiene al rilascio del Durc in presenza di crediti nei confronti della PA 
  • l’altra al cd “preavviso di accertamento negativo”.

Si ricorda, infatti, che il documento di regolarità può essere rilasciato in presenza di crediti certi, liquidi ed esigibili nei confronti della PA, ma previa richiesta da parte del soggetto che ne richiede l’emissione.

Senza la previsione di un automatismo per l’emissione del Durc regolare in presenza dei suddetti crediti si rischierebbe di depotenziare la portata semplificatrice del DL: infatti l’interessato dovrebbe sempre dichiarare, con un intervento oneroso, alla PA di vantare crediti per i quali ha ottenuto la certificazione tramite la Piattaforma informatica per la certificazione dei crediti (PCC). In caso di preavviso di accertamento negativo, il titolare potrà eventualmente esibire direttamente agli Istituti (entro il termine assegnato per la regolarizzazione) la certificazione dei crediti vantati nei confronti della P.A., sanando in tal modo l’irregolarità contributiva. In entrambi i casi il soggetto titolare dei crediti certificati avrà l’onere di comunicare agli Istituti:

  • gli estremi delle certificazioni di credito (amministrazione che le ha rilasciate, data di rilascio della certificazione, numero di protocollo, importo a credito disponibile, eventuale data del pagamento);
  • il codice attraverso il quale potrà essere verificata la certificazione nella piattaforma informatica.

In merito al preavviso di accertamento negativo occorre comprendere come raccordare la sua emissione con l’esito dell’interrogazione effettuata dal soggetto avente interesse:  se infatti si prevedesse un esito in “tempo reale” il soggetto “analizzato” non avrebbe il necessario tempo per regolarizzare, entro quindici giorni, eventuali difformità.

In sintesi si può ritenere che l’intervento normativo possa avere una reale portata semplificatrice purchè però si preveda, a monte, una puntuale verifica dei contenuti delle note di rettifica (le quali non dovrebbero precludere il rilascio del Durc) e quindi della formazione degli avvisi di addebito (che sino alla scadenza dei termini per la proposizione delricorso, o meglio sino alla sua definizione non inficiano la regolarità dell’impresa).

Da ricordare...

ll Durc trae origine dalla necessità di ottenere una certificazione unificata relativa alla regolarità dei versamenti, e dei relativi adempimenti, dei contributi previdenziali, assistenziali e dei premi assicurativi obbligatori da parte delle imprese edili appaltatrici di lavori pubblici. Stante però la sempre maggiore efficacia di contrasto del lavoro irregolare e quale strumento di sostegno alla competitività delle imprese regolari acquisita nel tempo dallo strumento, si è assistito ad una sua progressiva estensione anche in altri ambiti: riconoscimento di benefici contributivi, sussidi, sovvenzioni, lavori privati in edilizia, contratti pubblici.

Il Durc può essere rilasciato, su richiesta dall’Inps, dall’Inail e, previa convenzione con gli stessi, anche da altri enti previdenziali di assicurazione obbligatoria e dalle Casse edili quali enti bilaterali costituite da una o più associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro stipulanti il Ccnl.