Start up innovative: agevolazioni fiscali
Le agevolazioni fiscali previste per le start up innovative e gli incubatori certificati possono essere suddivise in due gruppi: detassazione della remunerazione tramite strumenti finanziari ed agevolazioni fiscali rivolte agli investimenti.
Detassazione della remunerazione tramite strumenti finanziari
Le agevolazioni ex articolo 27 del Decreto Legge n. 179/2012 consistono in una defiscalizzazione, fiscale e contributiva, degli emolumenti riconosciuti sotto forma di piani di stock option ai propri amministratori, ai propri dipendenti anche se a tempo determinato o part-time, ai collaboratori continuativi compresi i lavoratori a progetto il cui reddito viene qualificato come reddito assimilato a quello di lavoro dipendentei: in particolare le somme corrisposte sotto forma di strumenti finanziari o diritti di opzione nell’ambito di piani di incentivazione non concorrono alla formazione del reddito imponibile dei soggetti beneficiari sia ai fini fiscali, sia ai fini contributivi.
Si tratta di emolumenti premiali (di cui la relazione illustrativa precisa la necessità al fine di fidelizzare il management) tra cui devono essere ricompresi tutti gli incentivi attribuiti mediante assegnazione a titolo gratuito o oneroso di azioni, quote, strumenti finanziari partecipativi emessi o diritti assegnati dalle start-up innovative inclusi i piani di incentivazione.
L’esenzione in oggetto tro va applicazione con riferimento a azioni, quote, strumenti finanziari partecipativi o diritti emessi dalla start up innovativa in cui gli amministratori, i dipendenti e i collaboratori prestano la propria attività , nonché a quelli emessi da società che direttamente sono controllate da start up innovative o da incubatori certificati.
L’esenzione opera con riferimento ai soli strumenti finanziari e diritti attribuiti e assegnati ovvero ai diritti di opzione attribuiti e esercitati dopo l’entrata in vigore della Legge del 20 dicembre 2012, n. 221.
Per evitare fenomeni elusivi è espressamente previsto inoltre che tali strumenti finanziari o diritti non possano essere ceduti alla start up innovativa o all’incubatore certificato con cui i beneficiari intrattengono il proprio rapporto di lavoro o collaborazione, alla società emittente né a qualunque altro soggetto che controlla o è controllato dalla start up.
Nel caso in cui non venga rispettata questa condizione l’agevolazione decade con la conseguenza che l’intero valore degli strumenti finanziari o dei diritti venga assoggettato a tassazione quale reddito di lavoro dipendente nel periodo di imposta in cui si verifica la cessione; rilevando il valore che gli strumenti finanziari e i diritti avevano al momento dell’assegnazione o dell’esercizio e non il diverso valore al momento della cessione.
Inoltre per favorire l’accesso da parte delle start up a servizi di consulenza altamente qualificati compresi quelli professionali, è stato previsto che le azioni, le quote e gli strumenti finanziari partecipativi emessi a fronte dell’apporto di opere e servizi resi in favore di start up innovative o di incubatori certificati non concorrono alla formazione del reddito complessivo del soggetto che effettua l’apporto al momento della loro emissione. In sostanza si tratta di un regime di non imponibilità degli apporti di opere e servizi.
Agevolazioni fiscali rivolte agli investimenti
Le agevolazioni di cui all’articolo 29 del Decreto Legge n. 179/2012 previste per incoraggiare gli investimenti in start up da parte di privati e aziende.
Le agevolazioni sono diverse a seconda che gli investitori siano:
- persone fisiche
- soggetti IRES
e sono riconosciute limitatamente per gli anni 2013, 2014 e 2015.
Per le persone fisiche è prevista una detrazione IRPEF del 19% (25% se l’investimento è in imprese start up in ambito sociale e in quelle che sviluppano e commercializzano esclusivamente prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico in ambito energetico) sulla somma investita nel capitale sociale di una o più start up innovative; l’investimento può avvenire direttamente o per il tramite di organismi di investimento collettivo del risparmio o altre società che investono prevalentemente in start up innovative.
L’investimento massimo agevolato è pari a 500.000 euro per periodo di imposta e deve essere mantenuto per almeno due anni. La detrazione non fruita nel corso dell’anno può essere, invece, fruita nei tre anni successivi
Per i soggetti IRES, sempre che siano diverse da start up innovative, è possibile dedurre dal proprio reddito imponibile il 20% (27% se l’investimento è in imprese start up a vocazione sociale e in quelle che sviluppano e commercializzano esclusivamente prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico in ambito energetico) delle somme investite nel capitale sociale di una o più start up innovative. L’investimento massimo agevolato è di 1.800.000 milioni di euro per ciascun periodo di imposta e deve essere mantenuto per almeno due anni.
Anche per questo tipo di agevolazioni è stato previsto che non trovino applicazione nei confronti delle imprese start up innovative, né degli organismi di investimento collettivo del risparmio o di altre società che investano prevalentemente in imprese start up innovative; in sintesi le start up innovative possono solo essere destinatarie di fondi ma non possono beneficiare dell’agevolazione quali società investitrici.
Sia per le persone fisiche che per i soggetti IRES, in caso di decadenza dal beneficio, le somme detratte o dedotte, maggiorate degli interessi legali, devono essere recuperate a tassazione.
Deroga alla disciplina delle società di comodo e perdita sistemica
Ai sensi dell’art. 26 comma 6 del Decreto Legge n. 179/2012 per le start up innovative è prevista la disapplicazione della disciplina in materia di:
- società di comodo
- società in perdita sistematica
Gestione della crisi d'impresa
In considerazione dell'elevato rischio economico assunto da chi investe in tali attività la start up innovativa è stata sottratta alle procedure concorsuali di fallimento, di concordato preventivo e di liquidazione coatta amministrativa.
Le start up innovative sono invece soggette alla procedura di "composizione della crisi da sovraindebitamento e di liquidazione del patrimonio" (Legge 27 gennaio 2012, n. 3).
L’esenzione dalle procedure concorsuali opera in presenza della qualifica di “start up innovativa” e solo nel corso dei primi 4 anni dalla costituzione della società.
Inoltre, è stato previsto che decorsi 12 mesi dall'iscrizione nel Registro Imprese del decreto di apertura della procedura di liquidazione, l'accesso ai dati relativi ai soci sia consentito solo all'autorita' giudiziaria e alle autorità di vigilanza.
In seguito alla Legge 17 dicembre 2012, n. 221 di conversione pubblicata a fine anno, il provvedimento resta tuttora privo di regolamenti attuativi e del parere favorevole dell’Unione Europea per entrare a pieno regime operativo. L'iscrizione nell’apposita sezione del registro delle imprese è prevista entro il 16 febbraio 2013, a 60 gg. dalla entrata in vigore della Legge. Scopri su Directio gli ulteriori approfondimenti dedicati ai diversi aspetti operativi relativi alle start-up innovative: |