No al lavoro intermittente per operatori call center
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con interpello n.10 del 25 marzo 2014 è intervenuto in risposta a un'istanza avanzata dal Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro in merito al possibile utilizzo della tipologia contrattuale del lavoro intermittente in relazione al personale addetto alle attività di call center in bound e/o out bound, operando un rinvio alle figure degli “addetti ai centralini telefonici privati”.
Il Ministero ha sottolineato che le ipotesi in cui risulta ammissibile la stipulazione di contratti di lavoro intermittente sono declinate nell’elenco contenuto nella tabella allegata al Regio Decreto 2657/1923, il quale contempla al n. 12 le prestazioni svolte dagli “addetti ai centralini telefonici privati”.
Le figure richiamate genericamente dall’interpellante non sembrano equiparabili a quelle indicate al n.12 della tabella citata: il Ministero ha infatti evidenziato che l’attività degli “addetti ai centralini telefonici privati” ha una sua specifica connotazione, in quanto consiste esclusivamente nello smistamento delle telefonate. La prestazione svolta invece dagli operatori di call center è sicuramente una prestazione più articolata in quanto si inserisce normalmente nell’ambito di un servizio o di una attività promozionale o di vendita da parte dell’impresa.
Il semplice utilizzo dello strumento telefonico non sembra quindi consentire la richiesta equiparazione delle categorie in questione.
Resta ferma la possibilità di instaurare un rapporto di lavoro di natura intermittente anche per tali attività laddove il lavoratore sia in possesso dei requisiti anagrafici di cui all’art. 34 D.Lgs.276/03 o qualora ciò sia previsto dalla contrattazione collettiva.