Dimissioni senza dolo: no a condanna amministratore per omesso versamento IVA
La responsabilità penale nel caso di omesso versamento IVA non si può configurare in capo all'amministratore che si è dimesso senza dolo, prima della scadenza del versamento stesso.
Nella sentenza n. 12248 del 14 marzo 2014 viene stabilito che:
- il reato di omesso versamento IVA può essere commesso solo da un soggetto tenuto a tale adempimento quindi o un imprenditore, o un lavoratore autonomo/professionista
- la fattispecie di reato in oggetto è di tipo istantaneo e dunque si consuma dopo la scandenza prevista per il pagamento
- è necessaria la presenza dell'elemento soggettivo dolo generico (il soggetto agisce con coscienza e volontà)
A fini della sussistenza del dolo generico richiesto per la punibilità del reato ai sensi dell'articolo 10- ter, d.lgs. n. 74 del 10 marzo 2000 (Omesso versamento dell'IVA), il giudice deve accertarne l'esistenza (non è configurabile il tentativo), nel momento in cui il reato si perfeziona, ossia alla data di scadenza ultima entro cui effettuare il versamento.
La natura giuridica del reato è a condotta mista:
- commissiva: quanto alla presentazione della dichiarazione
- omissiva: quanto al mancato versamento, momento che qualifica la rilevanza penale del fatto
Il reato di omesso versamento IVA è punibile, a titolo di dolo eventuale (il soggetto si rappresenta la possibilità che l'evento si verifichi e accetta la possibilità che tale fatto si verifichi) in caso di coincidenza soggettiva tra chi presenta la dichiarazione IVA e chi omette di versare alla scadenza l'IVA dichiarata (imprenditore o lavoratore autonomo).
La responsabilità penale dunque è da escludersi in tutti i casi in cui il soggetto tenuto all'adempimento fiscale penalmente rilevante (in questo caso effettuare il versamento IVA dichiarata) sia un soggetto diverso da quello che aveva presentato la dichiarazione IVA, a meno che non venga dimostrato l'esistenza dell'elemento soggettivo dolo come nel caso dell'amministratore che si dimette con lo scopo di non effettuare il versamento.
Si configura la responsabilità penale anche nel caso in cui venga dimostrato che chi ha presentato la dichiarazione ha dato un contributo causale, materiale o morale, a chi materialmente aveva l'obbligo di effettuare il versamento.