Licenziato il lavoratore che usa beni aziendali per svolgere un'altra attività
Un dipendente con funzioni di responsabile dei sistemi informativi e dei trattamenti di manutenzione delle apparecchiature "hardware" e "software", impugnava il licenziamento disciplinare comminatogli dalla società datoriale per avere utilizzato il computer aziendale e la connessione di rete fissa e mobile durante ed oltre l'orario di lavoro, al fine di svolgere attività lavorativa a favore di estranei.
Il Tribunale e la Corte d’Appello ritenevano che la condotta del lavoratore integrasse la nozione legale di giusta causa del licenziamento ai sensi dell' art. 2119 c.c.
La Corte di Cassazione, con sentenza 28 gennaio 2013, n.1813, rigettando il ricorso del lavoratore, ha confermato la decisione dei Giudici di secondo grado ed ha consolidato il proprio orientamento in relazione all’utilizzo non autorizzato di beni aziendali.
La Suprema Corte ha pertanto stabilito che costituisce giusta causa di licenziamento, lo svolgimento da parte del dipendente, anche durante l'orario di lavoro, di un'attività estranea all'azienda, resa a favore di terzi, con l’uso illegittimo di strumenti aziendali.
L’addebito mosso al lavoratore, la cui fondatezza è stata dimostrata nel corso dei giudizi, è infatti di gravità tale da far venir meno il vincolo fiduciario alla base del rapporto; la sanzione del licenziamento risulta proporzionata all’importanza degli addebiti contestati, anche in considerazione del ruolo di responsabilità rivestito dal dipendente e del carattere commerciale e lucrativo dell’attività da quest’ultimo svolta parallelamente ed all’insaputa della società datoriale.