Diritto

Banca dati antimafia: via libera alla semplificazione della procedura per il rilascio della documentazione sulle imprese


Il Garante per la protezione dei dati personali ha dato il via libera allo schema di regolamento che definisce le modalità di funzionamento e collegamento della Banca nazionale unica della documentazione antimafia con il CED (Centro Elaborazione Dati) interforze del dipartimento della pubblica sicurezza ed altre banche dati ben specificate.

L'archivio è istituito per facilitare e razionalizzare il sistema di rilascio della documentazione antimafia sulle imprese -  cioè le "comunicazioni" e le "informazioni" antimafia -  alle stazioni appaltanti e agli altri soggetti legittimati ad acquisirle quali pubbliche amministrazioni, camere di commercio, ordini professionali.

Consultazione della banca dati e soggetti autorizzati

Per "consultazione" si intende l'operazione che consente ai soggetti legittimati dal codice antimafia (pubbliche amministrazioni, enti  pubblici, enti vigilati, società controllate, concessionari di opere pubbliche, contraenti generali, camere di commercio e ordini professionali) di richiedere e ottenere il rilascio della documentazione antimafia, senza il dettaglio dei dati contenuti nella banca dati.

Lo schema di regolamento individua, in dettaglio, il personale dei soggetti legittimati a effettuare operazioni di consultazione e le relative modalità di collegamento alla banca dati. Si tratta dei dipendenti dei predetti soggetti preventivamente individuati dai responsabili di uffici, legali rappresentanti di imprese o associazioni, ovvero dai presidenti delle Camere di Commercio e degli ordini professionali. I soggetti interessati devono richiedere l'attivazione di appositi collegamenti con la banca dati.

Informazione antimafia liberatoria - Sulla base dei dati immessi dall'operatore che effettua la consultazione, il sistema informativo della banca dati, se l'impresa è censita, verifica i dati esistenti nella stessa banca dati o in altre banche dati collegate. L'informazione antimafia liberatoria è rilasciata ai sensi dell'articolo 92, comma 1, del codice antimafia, qualora non emergano i motivi ostativi previsti dal codice antimafia o dal regolamento (tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84, comma 4, lettere a) e b) del codice antimafia).

La tutela dei dati 

Tra le informazioni contenute nella banca dati troviamo:

  • il numero di codice fiscale
  • il numero di P.IVA
  • gli elementi identificativi dell'impresa
  • la natura della documentazione antimafia
  • la data di rilascio di ciascun provvedimento
  • la prefettura competente

Tutti i dati saranno sottoposti a cifratura e verrà conservata la registrazione degli accessi; inoltre, i dati registrati potranno essere trattati elettronicamente solo attraverso terminali attivati presso le Prefetture e presso gli altri soggetti legittimati all'accesso. Considerata la delicatezza e la mole dei dati, per interrogare la banca dati occorrerà utilizzare credenziali di autenticazione in base a specifici profili di autorizzazione.

NB

I dati conservati nella banca dati, oltre a poter essere trattati per finalità di rilascio della documentazione antimafia, possono essere utilizzati per finalità di applicazione della normativa antimafia ovvero per scopi statistici, ma solo da alcuni  uffici del Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno, le prefetture, gli uffici delle Forze di polizia, la struttura tecnica  del Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere (CCASGO).