Il licenziamento del dipendente che svolge altro lavoro durante la malattia non è legittimo
La Corte di Cassazione con Sentenza n.4869 del 28 febbraio 2014 ha affermato che è illegittimo licenziare il dipendente se svolge un altro lavoro durante la malattia. Spetta al datore di lavoro provare che la diversa attività ritarda o pregiudica la guarigione nel corso della malattia.
Il caso in questione
Piazza Cavour rigetta il ricorso di un'importante azienda di gioielli che aveva licenziato un suo dipendente per aver svolto, durante il periodo di assenza per malattia, l'attività di cacciatore.
Per la Corte d'appello di Roma, l'azienda non ha provato che il lavoratore, assente per malattia e svolgendo tutt'altra attività, avrebbe messo a repentaglio la sua salute, ritardando la guarigione.
L'espletamento di un altro lavoro da parte del dipendente durante lo stato di malattia è idoneo a violare i doveri contrattuali di correttezza e buona fede nell'adempimento dell'obbligazione e a giustificare il recesso del datore di lavoro, laddove si riscontri che l'attività espletata costitutisce indice di una scarsa attenzione del lavoratore alla propria salute e ai relativi doveri di cura e di non ritardata guarigione, oltre ad essere dimostrativa dell'idoneità dello stato di malattia ed impedire comunque l'espletamento di un'attivitò ludica o lavorativa.
Mancando, pertanto, la prova dell'incidenza della diversa attività lavorativa o extralavorativa nel ritardare o pregiudicare la guarigione del lavoratore il licenziamento si considera non giustificato.