Fisco

Leasing 2014: Guida alle novità fiscali


La legge di stabilità per l'anno 2014 ha introdotto diverse novità in materia di deducibilità dei contratti di leasing. Il documento rilasciato da Assilea in collaborazione con l'Odcec di Torino contiene una guida sulle modifiche fiscali valide dal 1° gennaio 2014 e un modello operativo per la valutazione della convenienza fiscale del contratto di leasing rispetto all'acquisto diretto di un bene strumentale mediante finanziamento rateale.

Novità 2014

  • riduzione della durata fiscale per imprese professionisti e lavoratori autonomi
  • eliminazione dell'IPT sul riscatto nel leasing auto
  • introduzione di una nuova imposta di registro sul subentro da parte di un nuovo utilizzatore nel contratto di leasing immobiliare strumentale
  • altre novità fiscali

A. Riduzione della durata fiscale

Il periodo di deducibilità va calcolato assumendo quale momento iniziale la data di decorrenza del contratto che normalmente coincide con la consegna o collaudo del bene.

B. Esenzione da IPT sul riscatto auto

Una delle novità riguarda l'eliminazione a partire dal 1° di gennaio dell'IPT sul riscatto dei veicoli in leasing. In precedenza il soggetto che acquistava in leasing un veicolo si trovava a sostenere una doppia imposizione sia in sede di stipula e in sede di riscatto.

Rimane dovuta l'IPT in caso di riscatto a terzi a meno che non vengano perfezionati precedentemente con un subentro e lo stesso venga annotato al PRA prima del riscatto.

C. Imposta di registro sul subentro nei contratti di leasing immobiliare strumentale

Dal 1° gennaio 2014 l'imposta di registro del 4% deve essere calcolata su:

                               

D. Altre novità fiscali

  • Sugli immobili detenuti a titolo di leasing sono dovuti i tributi IMU, TASI, TARI. La legge di stabilità ha stabilito che l'IMU sugli immobili strumentati è deducibile ai fini del reddito di impresa e professionale nella misura del 20% (per il 2013 30%).
  • La misura delle imposte fisse di registro passa da 168 a 200 euro
  • semplificazione del regime delle aliquote dell'imposta di registro: 2% per i trasferimenti di case di abitazione (no A1, A8 e A9), 9% in tutti gli altri casi