Cassazione: agevolazione prima casa e donazione
Nel caso di specie l’Agenzia delle Entrate recuperava le maggiori imposte di registro, ipotecarie e catastali nei confronti di una contribuente che aveva venduto l’immobile acquistato con i benefici “prima casa” entro il quinquennio, e entro l'anno successivo aveva ricevuto un altro appartamento in donazione. Secondo l’Amministrazione l'atto di donazione non evitava la revoca delle agevolazioni, essendo necessario un acquisto a titolo oneroso.
Il ricorso della contribuente veniva accolto dalla Commissione regionale del Veneto secondo cui l'acquisto per donazione permetterebbe di beneficiare dell'agevolazione.
La Cassazione con la sentenza n. 5689 del 12 marzo 2013 conferma il verdetto dei giudici di merito affermando che “il punto n. 4 Nota II bis parte prima della Tariffa allegata al d.p.r. n. 131/1986, riconosce l'agevolazione sia ai trasferimenti onerosi e sia a quelli gratuiti. Laddove, il medesimo punto n. 4 Nota II bis Parte Prima della Tariffa allegata al d.p.r. n. 131/1986, in fondo, quando stabilisce che per il mantenimento dell'agevolazione si deve procedere all’acquisto di altro immobile da adibire ‘a propria abitazione principale’ non dice diversamente, giacché, come noto, acquisto è sia quello oneroso che quello gratuito” .
Ed inoltre "l’articolo 7 della Legge n. 448/ 1998, che riconosce un credito d'imposta in caso di trasferimento intraquinquennale con successivo acquisto entro l'anno sia quando il nuovo acquisto è oneroso sia quando è gratuito, ha senso solo se il beneficio prima casa può mantenersi anche in caso di acquisto di una nuova abitazione, entro un anno dall'alienazione della prima e che possa esser gratuito.