Fisco

Deducibilità compensi amministratori: principio di cassa


La risoluzione n. 113/E del 31 dicembre 2012 dell'Agenzia delle Entrate sancisce come siano da considerarsi deducibili dal reddito al momento della corresponsione i compensi pagati al liquidatore-socio da una Srl per l’attività da lui svolta che concorrono, inoltre, alla determinazione del reddito imponibile di chi li riceve.

L'Agenzia evidenzia che, in base all'articolo 95 del TUIR (applicabile sia ai soggetti IRES che alle società di persone), i compensi agli amministratori (ai quali vengono equiparati dalla risoluzione quelli erogati al liquidatore) sono deducibili nell'esercizio in cui avviene il pagamento garantendo univocità temporale tra deduzione e tassazione.

Secondo l'articolo 60 del TUIR, il compenso erogato al liquidatore sarà deducibile dal reddito della società e il percettore dovrà assoggettarlo a tassazione 

L'Agenzia sottolinea inoltre che in sede di controllo la deduzione potrà essere disconosciuta qualora i compensi risultino «insoliti, sproporzionati o strumentali all'ottenimento di indebiti vantaggi».

Benchè la risoluzione 113/E non lo ribadisca, è doveroso ricordare che per i compensi agli amministratori vale il criterio di cassa "allargato" rendendo, così, ancora possibile dedurre gli importi dal reddito 2012 effettuando il pagamento entro il 12 gennaio 2013.