Unico PF/2014 Fascicolo 3 - Le novità in merito ai "nuovi minimi"
In data 20 marzo 2014 sono state pubblicate dall'Agenzia delle entrate alcune infografiche in merito alle novità introdotte dalla recente normativa ai modelli 2014.
In particolare, analizziamo in questa sede il modello Unico persone fisiche 2014 - Fascicolo 3, le cui novità riguardano i contribuenti in regime di vantaggio cd. "nuovi minimi" (regime dell'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità), ai sensi dell'art.27 del Dl 98/2011, in merito a:
- ritenute d'acconto subite (si tratta delle ritenute subite all'atto di accredito dei bonifici per spese di recupero edilizio o di riqualificazione energetica e quelle sulle indennità di maternità percepite dall'Inps)
- perdite pregresse e di periodo
- eccedenze d'imposta pregresse
Si ricorda che, il nuovo regime di vantaggio, in vigore dal 1°gennaio 2012, ha assorbito il vecchio regime dei contribuenti minimi (art.1, commi da 96 a 117 della Legge finanziaria 2008) e riguarda:
- Persone fisiche che intraprendono attività d'impresa, arte o professione
- Persone fisiche che hanno intrapreso attività d'impresa, arte o professione a partire dal 31/12/2007
con i seguenti requisiti:
- il contribuente non ha conseguito nell'anno solare precedente ricavi o compensi superiori a 30.000€
- il contribuente non ha effettuato nell'anno solare precedente cessioni all'esportazione
- il contribunete non ha sostenuto nell'anno solare precedente costi per lavoratori dipendenti e collaboratori
- il contribuente non ha acquistato nei tre anni solari precedenti a quello di adesione al regime agevolato beni strumentali (anche contratti di appalto o locazione) per più di 15.000€
- il contribuente è residente in Italia
- il contribuente non si avvale di regimi speciali ai fini Iva
- il contribuente non effettua in via esclusiva o prevalente cessione di fabbricati, terreni edificabili, mezzi di trasporto nuovi
- il contribuente non partecipa a società di persone, assoziazioni professionali, s.r.l.
- il contribuente non ha esercitato, nei tre anni solari precedenti a quello di inizio dell'attività agevolata, attività professionale, artistica o d'impresa (individualmente o in forma associata)
- l'attività agevolata non costituisce prosecuzione di attività precedentemente svolta dal contribuente sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, fatta esclusione per la pratica professionale o artistica e per i casi di perdita del lavoro o situazioni di mobilità, derivanti da cause non imputabili alla volontà del contribuente stesso (devono essere provate)
- il contribuente che prosegue l'attività svolta da un altro soggetto, deve accertarsi che tale soggetto non abbia conseguito ricavi superiori a 30.000€ nell'anno solare precedente
Il regime dei nuovi minimi si applica per il periodo d'imposta d'inizio attività e per i quattro successivi. Nel caso in cui il contribuente abbia meno di 35 anni, il regime può proseguire oltre il quinto anno, fino al compimento del trentacinquesimo anno d'età. Una volta fuoriusciti dal regime (per legge o per opzione volontaria del contribuente) non si può aderire nuovamente.
Agevolazioni previste dal regime
IRPEF e relative addizionali: imposta sostitutiva del 5% (nel previgente regime dei mimimi era pari al 20%), reddito imponibile determinato col principio di cassa, No ritenute d'acconto sui ricavi/compensi percepiti (occorre rilasciare un'apposita dichiarazione, ai sensi della Circolare n°17/E del 2012)
IVA: No liquidazione periodica e versamento Iva, No comunicazione annuale Iva, nè dichiarazione Iva
IRAP: No versamento, nè dichiarazione
Studi di settore: No
Obblighi contabili: Numerazione e conservazione delle fatture d'acquisto e delle bollette doganali; Certificazione dei corrispettivi (emissione fattura, scontrino o ricevuta fiscale); No tenuta, registrazione e conservazione degli altri documenti contabili.