Lavoro

Secondo licenziamento legittimo se intimato per ragioni diverse dal primo


La Corte di Cassazione con sentenza n.6845 ha stabilito che il datore se ha già intimato al dipendente il licenziamento per una determinata causa o motivo può legittimamente intimargliene un secondo autonomo e distinto rispetto al primo.

Inoltre la raccomandata, con cui si comunica il recesso al lavoratore, ritirata dalla moglie convivente, è sufficiente a far scattare la presunzione di conoscenza e impugnare il provvedimento.

Il caso in questione

La Corte d'appello di Messina aveva accolto la domanda di illegittimità del licenziamento intimatogli dall'azienda, con applicazione della tutela reale e alla condanna al risarcimento danni.

Tuttavia la sezione lavoro della Suprema corte ha ritenuto erroneo il giudizio della Corte siciliana che sosteneva la mancata cognizione del recesso del dipendendente: infatti il recesso è stato comunicato al lavoratore con lettera raccomandata regolarmente ritirata dalla moglie e il lavoratore, da parte sua, non ha impugnato il recesso entro 60 giorni.

Inoltre l'intimazione del licenziamento non preclude al datore di lavoro di irrogare altro recesso sulla base di ragioni diverse da quelle poste a fondamento del primo, fermo restando che il secondo licenziamento potrà avere rilevanza solo nel caso di inefficacia del primo.

In tema di licenziamento, in sentenza, si legge "in regime di tutela, ove il datore abbia intimato al lavoratore un licenziamento individuale, è ammissibile una successiva comunicazione di recesso del rapporto da parte del datore medesimo, purchè il nuovo licenziamento si fondi su una ragione o motivo diverso sopravvenuto e la sua efficacia resti condizionata all'eventuale declaratoria di illegittimità del primo".